Il CdS si pronuncia in materia di contributi da ristoro per organizzatori di concerti di musica leggera
Pubblicato il: 12/7/2023
Nei contenziosi, Trident Music S.r.l. e BPM Concerti S.r.l. sono affiancate dall'avvocato Riccardo Marletta.
Con ricorso proposto dinanzi al TAR per il Lazio le appellanti incidentali invocavano l’annullamento dei decreti direttoriali di assegnazione dei contributi per il ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di concerti di musica leggera, degli allegati a tali decreti direttoriali; di tutti gli atti preliminari, connessi o conseguenti.
Il primo giudice accoglieva il ricorso introduttivo, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, valutando come fondata la censura con la quale l’originaria ricorrente aveva denunciato la palese illogicità del tetto introdotto con il d.m. 16.3.2021, non avendo l’amministrazione illustrato le ragioni per le quali l’ammontare massimo del “ristoro delle perdite” registrate nel periodo 1.8/31.12 potesse esser condizionato da un dato, quale il “ristoro delle perdite” nel periodo 23.2/31.7, che con il primo non ha alcun nesso.
Secondo il giudice di prime cure, quindi: “Con l’opzione in esame il criterio di legge viene cioè a essere rispettato solo per gli operatori che non avessero domandato ristori per il primo periodo (ciò che potrebbe esser dipeso, in astratto, anche da una mancata programmazione di eventi) o che avessero subito perdite inferiori a quelle del secondo periodo, ma non lo è per l’operatore che, pur avendo subito perdite nella prima parte del 2020 (ottenendone i ristori), abbia tuttavia registrato perdite molto più consistenti nel restante periodo dell’anno. In altri termini, la soglia massima in questione risponde (come esattamente osservato dalla ricorrente) a mere e non contemplate dalla legge finalità di risparmio. Ne discende l’illegittimità.
Avverso la pronuncia indicata in epigrafe propone appello il Ministero della Cultura che ne lamenta l’erroneità.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli proposti, respinge l’appello principale e dichiara improcedibile quello incidentale.