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Improcedibile il ricorso della Soc. Rame S.r.l. contro il Comune di Capodrise


Pubblicato il: 12/7/2023

Nel contenzioso, la società Rame S.r.l. è affiancata dall'avvocato Patrizia Kivel Mazuy; il Comune di Capodrise è difeso dall'avvocato Vincenzo Bizzarro.

Con ricorso notificato in data 11.09.2020, la società RA.ME s.r.l., odierna appellante, ha impugnato la sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, Sezione VIII n. 5957 del 16.12.2019, recante rigetto dell’originario ricorso, proposto dalla medesima parte per l’annullamento della nota del Comune di Capodrise prot. n. 12229 del 16.10.2014 avente ad oggetto la comunicazione del parere non favorevole all’accoglimento dell’istanza di variante in sanatoria al p.d.c. n. 81/2007.

In sede di appello si è costituito in giudizio il comune appellato. Nelle more, con sentenza n. 4 del 18.01.2022 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato il fallimento della società RA.ME. s.r.l. odierna appellante.

In linea di diritto va ribadito che la previsione dell'art. 43, comma 3 della legge fallimentare comporta un effetto interruttivo automatico del giudizio pendente in caso di fallimento di una parte nel senso che l'interruzione non dipende più dalla dichiarazione resa in giudizio dal difensore (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 23/03/2020, n. 2011). In tali ipotesi, il termine per effettuare la riassunzione del processo interrotto ha decorrenza diversa a seconda che si faccia riferimento alla parte colpita dall'evento interruttivo (la quale è a conoscenza della sua esistenza sin dal momento di verificazione del medesimo) ovvero all'altra parte. In altre parole, il termine per effettuare la riassunzione del processo decorre dal verificarsi dell'evento interruttivo (dichiarazione di fallimento) per la parte che ne è colpita, ovvero dalla sua conoscenza per l'altra parte.

Nel caso di specie, a fronte di un effetto automatico per la parte fallita derivante dalla sentenza di fallimento del 18 febbraio 2022, la riassunzione in data 18 maggio 2023 appare tardiva.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.