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Respinto l'appello di Stefanel contro il Comune di Milano


Pubblicato il: 12/11/2023

Nella vertenza, Stefanel S.p.A. è affiancata dall'avvocato Marcello Collevecchio; il Comune di Milano è assistito dagli avvocati Giuseppe Lepore, Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Donatella Silvia, Anna Tavano, Enrico Barbagiovanni, Sara Francesca Simone e Gloria Centineo Cavarretta Mazzoleni.

La Stefanel s.p.a. in amministrazione straordinaria ha domandato: l’annullamento delle note del 14 gennaio 2021 e del 23 febbraio 2021 adottate dal Comune di Milano, recanti il diniego del riconoscimento in suo favore dell’equo indennizzo di cui all’art. 3, comma 2, della convenzione stipulata fra le parti; l’accertamento del diritto alla corresponsione del detto indennizzo; la restituzione del deposito cauzionale, di cui all’articolo 22, comma 1, della convenzione, pari ad euro 144.225,00; infine, l’accertamento dell’insussistenza dell’obbligo di pagare la bolletta straordinaria allegata alla nota del 14 gennaio 2021.

Il Tar della Lombardia, sede di Milano, ha respinto il ricorso quanto alla domanda di corresponsione dell’equo indennizzo, mentre ha dichiarato non sussistere la propria giurisdizione sulla domanda di restituzione del deposito cauzionale, per essere la controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. Ha accolto, invece, il ricorso ed i motivi aggiunti, nella parte riguardante la pretesa avanzata dal Comune di Milano al pagamento dell’indennità di occupazione (quest’ultimo capo non è stato fatto oggetto di appello incidentale da parte del Comune di Milano).

La S.p.a. Stefanel ha appellato la suddetta sentenza unicamente nella parte in cui la stessa ha rigettato il ricorso avverso le note comunali n. 19939 del 14.1.2021 e n. 96294 del 23.2.2021 e di conseguenza dichiarato non dovuto il pagamento dell’equo indennizzo, nonché in quella in cui ha dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda di restituzione del deposito cauzionale.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge l’appello e compensa fra le parti le spese del giudizio.