Respinto il ricorso di Tecnometal Ornaments per il risarcimento del ritardo amministrativo
Pubblicato il: 12/12/2023
Nel contenzioso, Tecnometal Ornaments SURL è affiancata dall'avvocato Leonardo Filippucci; la Provincia di Fermo è assistita dall'avvocato Massimo Ortenzi.
La Tecnometal Ornaments S.u.r.l. ha chiesto la riforma della sentenza del TAR Marche n. 325/2018, pubblicata il 30 aprile 2018, non notificata, con la quale è stata respinta la domanda proposta per ottenere il risarcimento dei danni provocati dal ritardo con cui la Provincia di Fermo ha rilasciato l’autorizzazione per l’installazione di un impianto fotovoltaico in località Castagneto del Comune di Montegiorgio.
Nel merito la Provincia appellata ha concluso per il rigetto della domanda risarcitoria.
La Provincia di Fermo si è costituita in giudizio ed ha, in primo luogo, riproposto l’eccezione preliminare di irricevibilità per tardività non esaminata dal giudice di primo grado. Secondo la Provincia appellata la decadenza di parte ricorrente e la tardività della domanda risarcitoria, ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a. discenderebbe dal fatto che l’appellante pone a presupposto della sua lesione la delibera della Provincia di Fermo n. 94/2010 che è stata annullata in accoglimento del ricorso proposto dall’Unione Industriali del Fermano con la sentenza n. 142 del 24 febbraio 2012. Ne discende che l’odierna appellante avrebbe dovuto proporre la domanda risarcitoria entro il termine perentorio di 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza da ultimo citata.
Con memoria ex art. 73 c.p.a., depositata il 9 ottobre 2023, la società appellante ha controdedotto sull’eccezione preliminare di tardività riproposta dall’appellata evidenziando che la domanda risarcitoria avanzata individua la genesi del danno ingiusto nel ritardo con il quale la Provincia ha concluso il procedimento di autorizzazione unica e che, pertanto, il termine di 120 giorni decorre dalla data di comunicazione del provvedimento conclusivo del procedimento, cioè dalla determina dirigenziale n. 582 del 10 maggio 2013, e risulta rispettato alla data di notifica del ricorso, cioè il 7 ottobre 2013.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la società appellante alla rifusione in favore dell’amministrazione appellata delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge.