Respinto il ricorso della CCIAA di Oristano contro il Comune di Santa Giusta
Pubblicato il: 12/12/2023
Nella vertenza, la Camera di commercio per l’industria, l’artigianato e l’agricoltura di Oristano (CCIAA) è affiancata dall'avvocato Piero Franceschi; il Comune di Santa Giusta è assistito dall'avvocato Luca Casula.
Oggetto di impugnazione è la sentenza del TAR Sardegna, n. 341 del 18 aprile 2018, con cui, previa declaratoria di parziale difetto di giurisdizione, è stato accolto in parte il ricorso proposto dalla Camera di commercio di Oristano relativamente ad una vicenda originata da un accordo di programma.
Il 5 ottobre 2007 la Camera di commercio di Oristano e il Comune di Santa Giusta hanno concluso un accordo di programma con il quale il Comune si impegnava a cedere in proprietà, alla Camera di commercio, un'area di mq. 26.300 e a rilasciare alla Camera di commercio le autorizzazioni per l'avvio dei lavori di recinzione e delle urbanizzazioni primarie edilizie, entro 15 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo di programma. Nonchè a compiere una serie di atti amministrativi funzionali al pieno godimento del diritto di proprietà correlato alla cessione.
Il 6 dicembre 2007 l’Agenzia regionale per il sostegno all'agricoltura (Argea) della Sardegna ha autorizzato la vendita dell’area, gravata da uso civico, con l’obbligo di realizzazione delle finalità previste dall’accordo di programma entro il termine di 2 anni, sotto pena di retrocessione di diritto dell’area al Comune alienante.
In data 17 dicembre 2007 è stato stipulato il contratto di compravendita tra le parti. Il 17 maggio 2010 la Camera di commercio ha presentato domanda di concessione edilizia per la realizzazione dei due fabbricati previsti dal progetto: concessione rilasciata dal Comune di Santa Giusta in data 14 marzo 2012.
Secondo la Camera di commercio il ritardo del Comune nella definizione della pratica edilizia avrebbe radicalmente compromesso l'interesse, l'utilità e la stessa fattibilità economico-finanziaria dell'opera, con conseguenti gravissimi danni economici per l'Ente.
La ricorrente ha impugnato l’indicata sentenza con appello con il quale ha chiesto in via pregiudiziale la riforma della sentenza nella parte in cui ha declinato la giurisdizione in relazione alle domande aventi ad oggetto il contratto di compravendita stipulato tra le parti.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, lo respinge.