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Accolto il ricorso di Casalogic Mare per la trasformazione alberghiera in Comune di Cesenatico


Pubblicato il: 12/12/2023

Nella vertenza, Casalogic Mare S.r.l. è affiancato dall'avvocato Antonio Carullo; il Comune di Cesenatico è assistito dall'avvocato Patrizia Mussoni.

La società Casalogic Mare S.r.l., a seguito dell’acquisto delle quote della s.r.l. Residence Riviera il 31.5.2014, è divenuta proprietaria del fabbricato ad uso albergo denominato Hotel Riviera - in Cesenatico Via del Porto 11 - per il quale era stata presentata al Comune di Cesenatico una D.I.A. che prevedeva la trasformazione dell'albergo in residenza turistico alberghiera mediante demolizione e fedele ricostruzione quanto a sagoma, volumi e superficie coperta.

Con provvedimento del 3.06.2003 il Comune di Cesenatico disponeva la sospensione dei lavori, contestualmente richiedendo documentazione integrativa e, in particolare, la sottoscrizione di una convenzione ai sensi dell'art. 28 L.R. 47/1978, nonché una fideiussione di 48.000,00 a garanzia dell'adempimento degli obblighi previsti nella convenzione stessa.

La società ricorrente ricorreva innanzi al Tar chiedendo il risarcimento del danno con riferimento alla data di emissione del provvedimento poi dichiarato illegittimo, chiedendo in particolare il ristoro dei danni causati dal blocco dell'attività costruttiva durato cinque anni e della conseguente impossibilità di alienazione e/o gestione di una struttura residenziale alberghiera di grande pregio, poiché collocata in una zona centrale ad alta vocazione turistica.

Il Comune di Cesenatico si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso non essendo stato impugnato l’atto concretamente lesivo e cioè la delibera del Consiglio Comunale 63/2002, bensì un mero atto applicativo.

Il Tar con la sentenza appellata rigettava il ricorso.

Con ordinanza istruttoria n. 6876/2023 il Collegio ordinava alle parti di produrre il provvedimento prot. n. 13053 del 03.06.2003 del Comune appellato, quale atto lesivo presupposto della domanda risarcitoria; il d.P.R. 19 gennaio 2007 ed il relativo parere del Consiglio di Stato, di decisione del ricorso straordinario proposto avverso lo stesso provvedimento 13053 predetto, considerati necessari ai fini del decidere.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie la domanda risarcitoria nei sensi di cui in motivazione. Condanna parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore di parte appellante, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori dovuti per legge.

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