Respinto il ricorso di Bocon S.r.l. per l'ammissione al finanziamento AVEPA per la commercializzazione di prodotti agricoli
Pubblicato il: 12/12/2023
Nella vertenza, Bocon S.r.l. è affiancata dagli avvocati Paolo Migliaccio e Andrea Mirabile; Avepa - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura è assistita dagli avvocati Andrea Manzi, Bianca Peagno ed Ezio Zanon.
Con ricorso notificato in data 2 novembre 2016 la Società Bocon Srl impugnava avanti al TAR del Veneto il decreto n. 499/2016 con cui il Dirigente Area tecnica competitività imprese di AVEPA aveva disposto la non ammissibilità al finanziamento della domanda di aiuto presentata dalla ricorrente - tipo di intervento 4.2.1 “Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”.
In particolare, in sede di istruttoria gli uffici di AVEPA avevano accertato che la Società non aveva presentato, entro il termine del 21 luglio 2016, il permesso di costruire per la realizzazione di un nuovo opificio, così come previsto dal paragrafo 6.2 dello specifico bando che al punto 4) così recitava: “permesso di costruire, ove previsto, riportante la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato interessato. Tale documentazione, se non presente in allegato alla domanda, dovrà essere integrata entro i 90 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della stessa; in allegato alla domanda dovrà essere, comunque, presentata la richiesta di rilascio riportante la data di presentazione in Comune”.
Il decreto di non finanziabilità veniva impugnato dalla Società avanti TAR del Veneto che, con la sentenza n. 00020/2017, respingeva il ricorso.
La Bocon s.r.l. presentava appello innanzi al Consiglio di Stato, chiedendo, previa sospensione, la riforma della sentenza di primo grado.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese del presente grado di giudizio compensate.