Respinto il ricorso del Comune di Milano contro Grimoldi S.r.l. per la concessione d'uso dei locali in Galleria Vittorio Emanuele II
Pubblicato il: 12/13/2023
Nel contenzioso, il Comune di Milano è affiancato dagli avvocati Giuseppe Lepore, Antonello Mandarano, Donatella Silvia, Anna Tavano, Enrico Barbagiovanni e Gloria Centineo Cavarretta Mazzoleni; la società Grimoldi S.r.l. è assistita dall'avvocato Serena Patrisso.
Il Comune di Milano impugna la sentenza n. 2945 del 31.12.2021, con cui il TAR Lombardia, dichiarato improcedibile il ricorso principale e accolti i primi motivi aggiunti, ha annullato il provvedimento emanato dal dirigente dell’Area Patrimonio Immobiliare del medesimo Comune in data 12.04.2021, prot. n. 0198391.U., recante il diniego definitivo dell’istanza di rinnovo della convenzione datata 11 giugno 2008, regolante la concessione d’uso in favore di Grimoldi s.r.l. dell’unità immobiliare di proprietà comunale sita in Piazza Duomo, n. 21, all’interno della Galleria Vittorio Emanuele II, scaduta in data 10 giugno 2020.
Nel censurare la correttezza del ragionamento logico-giuridico seguito dal primo giudice, il Comune di Milano ritiene, in sintesi, che la sentenza abbia fatto scorretta applicazione delle previsioni recate dai nn. 1 e 3, Gruppo A, di cui alla deliberazione di G.C. n. 1246/2019, attinenti al possesso dei requisiti della “continuità dell’azienda” e del valore “identitario e culturale” dell’esercizio, così di conseguenza sconfinando nella sfera del merito amministrativo, preclusa al sindacato giurisdizionale di legittimità.
La Grimoldi s.r.l. ha domandato la reiezione del gravame e, per il caso di suo accoglimento, ha riproposto mediante l’appello incidentale le censure di primo grado non esaminate dal primo giudice.
Le parti hanno ulteriormente insistito sulle rispettive tesi difensive mediante il deposito di documenti, di memorie integrative e di memorie di replica. L’appello principale proposto dal Comune di Milano è infondato.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto: respinge l’appello principale; dichiara improcedibile quello incidentale; compensa fra le parti le spese del giudizio.