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Respinto l'appello di RAF, confermato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo


Pubblicato il: 12/13/2023

Nel contenzioso, RAF - Ricambi Attrezzature per la Frantumazione S.p.A. è affiancato dagli avvocati Pietro Anello e Marcello Macaluso.

RAF – Ricambi Attrezzature per la Frantumazione s.p.a. ha proposto avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione di Pescara, il ricorso avverso il silenzio serbato dal Servizio Genio Civile della Regione Abruzzo sull’istanza del 30 luglio 2020, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione demaniale di pertinenza idraulica sul fiume Saline all’esito di una complessa vicenda amministrativa.

All’esito del giudizio, in data 5 giugno 2023 è stata pubblicata la sentenza n. 235, con la quale il Tribunale dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, compensando le spese di giudizio.

Avverso tale sentenza ha proposto appello RAF, assumendone l’erroneità per due distinti motivi che di seguito saranno esaminati, e ne ha chiesto la riforma, con conseguente accoglimento di tutte le richieste formulate in primo grado, volte ad accertare, ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 117, comma 2, c.p.a. l’illegittimo silenzio inadempimento della Regione Abruzzo.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, proposto da RAF – Ricambi Attrezzature per la Frantumazione s.p.a., lo respinge, confermando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul ricorso in prime cure proposto, fatti salvi gli effetti della riassunzione.

Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.

Pone definitivamente a carico di RAF – Ricambi Attrezzature per la Frantumazione s.p.a. il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello.