Improcedibile per carenza di interesse nel ricorso del Comune di Pianopoli
Pubblicato il: 12/13/2023
Nel contenzioso, il Comune di Pianopoli è affiancato dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Jacopo Polinari.
Il Comune di Pianopoli ha avanzato ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, del 24 aprile 2023 n. 4129.
Considerato che con la memoria del 14 novembre 2023, non notificata alle altre parti del processo ai sensi dell’art. 84, comma 3, il Comune di Pianopoli ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del presente giudizio di ottemperanza.
Ritenuto che, in ragione di quanto dichiarato e documentato dalla ricorrente, non resta al Collegio, in ossequio al principio dispositivo applicabile anche al giudizio amministrativo, che prendere atto di quanto sopra, applicando, per l’effetto, l’art. 35, comma 1, lettera c) e l’art. 84, comma 4, del codice del processo amministrativo, che prevede che il giudice dichiara improcedibile il ricorso, tra altro, quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione (cfr.: Cons. Stato, sez. V, 13 luglio 2018, n. 4290).
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso per l’ottemperanza, potendo le spese del giudizio essere integralmente compensate, tenuto conto dell'andamento della controversia.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso per l’ottemperanza n.r.g. 6835/2023, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.