Rigettato il ricorso della Carapelli Firenze contro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Pubblicato il: 12/6/2023
Nel contenzioso, Carapelli Firenze S.p.A. è affiancata dagli avvocati Marco Miccinesi, Francesco Pistolesi e Simone Ginnaneschi.
Carapelli Firenze spa chiese e ottenne da parte dell’Ufficio delle Dogane e dei Monopoli di Milano 2, l’autorizzazione doganale n. 18240K al regime del perfezionamento attivo applicato con il sistema delle sospensioni, di cui agli artt. 114 e segg. del Reg. CE n. 2913/1992 (CDC), sul presupposto della sussistenza della condizione economica di cui al punto 11 dell'allegato 70 del Reg. 2454/93 (DAC).
In particolare, l’autorizzazione fu concessa dall’Ufficio delle Dogane sulla base del nulla-osta prot. n. 3900/2013 rilasciato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, che ravvisò la sussistenza della condizione economica di cui al punto 11 dell’Allegato 70 DAC in relazione alle seguenti tipologie di acquisti: l) acquisti ad un prezzo di Euro 1.5 per kg FCA Tunisia (Free Carrier Tunisia); 2) acquisti di olio di oliva lampante proveniente dalla Tunisia.
Tali partite furono importate per il tramite del trader Lucy s.p.a. e introdotte nel deposito doganale, sito in Genova.
In relazione alle dichiarazioni doganali relative ad olio tunisino l’Ufficio determinò il valore della merce a fini doganali adeguandolo a quello maggiore dichiarato all'atto dell'introduzione in deposito doganale mentre con riguardo alle dichiarazioni concernenti l’olio australiano, l’Amministrazione recuperò i diritti di confine sul valore esposto nelle bollette doganali.
Essendo, pertanto, emerso, ai sensi par. 3 dell'art. 78 del Regolamento Ce 2913/92, dalla revisione delle dichiarazioni doganali di importazione temporanea che le disposizioni che disciplinano il regime doganale considerato erano state applicate in base ad “elementi inesatti e incompleti” e che la società Carapelli Firenze s.p.a. aveva indebitamente usufruito della sospensione dei diritti doganali, l’Ufficio delle Dogane 2 emise avviso di rettifica prot. 28572 del 15.5.2014 con il quale recuperò, per il 2013, maggiori dazi e Iva all’importazione nonché contestuale atto di irrogazione delle sanzioni amministrative ex art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 471/97.
.Avverso i suddetti atti, la società propose separati ricorsi.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 12.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.