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Rigettato il ricorso di Banca MPS per il rimborso dell’IRES versata dalla incorporata ante fusione


Pubblicato il: 12/11/2023

Nella vertenza, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. è assistita dall'avvocato Nicola Mazza.

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., incorporante Banca Antonveneta spa, aveva avanzato nei confronti dell’Amministrazione finanziaria istanza di rimborso dell’IRES versata dalla incorporata ante fusione, negli anni di imposta 2003, 2004, 2005, 2006, per mancata deduzione dell’IRAP relativa alle spese per personale dipendente e assimilato, delle quali allegava documentazione.

Nei provvedimenti di diniego notificati dall’Ufficio, lo stesso motivava il mancato accoglimento della richiesta perché presentata oltre il termine decadenziale di quarantotto mesi previsti dall’art. 38 del d.P.R. 29/09/1973 n. 602. Tali provvedimenti sono stati impugnati dinanzi alla CTP che, rigettando il ricorso ha, per l’effetto, confermato il diniego.

La CTR, su appello della Società, dopo avere premesso il quadro normativo di riferimento, ha confermato la decisione di primo grado.

Avverso tale statuizione la Società propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. La ricorrente deposita successiva memoria. Il PG deposita requisitoria chiedendo il rigetto del ricorso.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese, liquidate in euro 20.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto.