Improcedibile per carenza di interesse nel ricorso di Bioagri s.s.
Pubblicato il: 12/14/2023
Nella vertenza, Bioagri s.s. agricola è affiancata dall'avvocato Maria Ida Leonardo; Regione Calabria è assistita dal'avvocato Angela Marafioti.
La controversia riguarda il decreto dirigenziale n. 15612 del 19 dicembre 2018, avente ad oggetto “PSR Calabria 2014-2020 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - Misura 4 sub misura 4.1 - Investimenti nelle aziende agricole che migliorano le prestazioni e la sostenibilità globale delle stesse aziende Interventi 4.1.1 - 4.1.3 - 4.1.4 Bando Pacchetto aggregato - approvazione graduatoria definitiva finale - annualità 2016”.
La Bioagri s.s. agricola ne ha chiesto l’annullamento nella parte dell’allegato A) in cui -a seguito della presentazione di domanda di partecipazione e relativo riesame della stessa- è stata inserita in posizione n. 597, con un punteggio di 27, non utile per conseguire il finanziamento, stante la soglia minima individuata nel punteggio di 36, con ammissione della spesa complessiva per 543.247,53 euro e del contributo per 244.461,31 euro, e nessun importo ammissibile per l’intervento 4.1.4.
La ricorrente ha lamentato la decurtazione di 11 punti, rispetto all’autovalutazione proposta, che le avrebbero consentito di ottenere il finanziamento del progetto, denunciando quindi l’illegittimità della statuizione avversata, poiché viziata da eccesso di potere e violazione dell’art. 6, L. n. 241/1990.
Il Tar Calabria, con sentenza 29 giugno 2019 n. 1324, ha dichiarato irricevibile il ricorso incidentale e ha accolto in parte il ricorso principale e, per l’effetto, annullato il provvedimento impugnato nei limiti di cui in motivazione, rigettandolo nel resto.
Bioagri ha appellato la sentenza con ricorso n. 1353 del 2020.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.