Respinto il ricorso di TAM per l'istituzione di una nuova linea gran turismo tra Roma e Ciampino
Pubblicato il: 12/15/2023
Nella vertenza, TAM Tirreno Azienda Mobilità S.r.l. è affiancata dall'avvocato Michele Mascolo; Città Metropolitana di Roma Capitale è assistita dall'avvocato Giovanni De Maio e Roma Capitale è difesa dall'avvocato Michele Memeo.
Con atto notificato in data 14 luglio 2017 e depositato il successivo 28 luglio Tirreno Azienda Mobilità (T.A.M.) s.r.l. ha interposto appello avverso la sentenza del Tar per il Lazio, sez. II, 16 gennaio 2017, n. 726, di rigetto del suo ricorso contro il provvedimento n. 18837 con cui la Città Metropolitana di Roma aveva rigettato la sua richiesta di istituzione della nuova linea Gran Turismo – Roma Termini, Ciampino Aeroporto, Ciampino Città e vv”; e contro i relativi atti presupposti, fra cui, in particolare, il parere di Roma Capitale relativo alla fermata presso la stazione Termini, prot. 75434 del 27 maggio 2015.
Roma Capitale, con nota del 27 maggio 2015, rappresentava di non poter prendere in esame la richiesta in quanto con la deliberazione di giunta comunale, n. 193, del 27 giugno 2014 era stato vietato il potenziamento del servizio di trasporto pubblico di linea gran turismo, in attesa dell’approvazione del regolamento del servizio di linea gran turismo.
Con provvedimento prot. n. 18837 del 4 febbraio 2016 la Città Metropolitana di Roma Capitale comunicava all’interessata il rigetto dell’istanza per mancanza della piena disponibilità degli stalli presso il Terminal Tibus – Tiburtina e presso via Giolitti – Stazione Termini.
Con ricorso ritualmente notificato T.A.M. S.r.l. adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio per l’annullamento del diniego relativo all’istituzione della nuova linea Gran Turismo Provinciale mediante bus “Roma Tiburtina - Roma Termini - Ciampino aeroporto - Ciampino città” e del relativo parere rilasciato da Roma Capitale in data 27 maggio 2015. Segnatamente la società riteneva sussistente il parere favorevole di Roma Capitale per silenzio assenso, non avendo l’amministrazione partecipato alla Conferenza di Servizi indetta. Deduceva, altresì, l’illegittimità del provvedimento in ragione della proposizione dell’istanza prima dell’adozione della delibera n. 193/2014, pertanto non applicabile, e del rilascio di similari autorizzazioni ad altri operatori.
Con sentenza 16 gennaio 2017, n. 726, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. II, ha rigettato il ricorso, evidenziando che la Città Metropolitana aveva legittimamente adottato il provvedimento di diniego a fronte del parere negativo espresso da Roma Capitale il 27 maggio 2015, prima dei lavori della conferenza di servizi del 15 luglio 2015, non potendo peraltro il nulla osta di Roma Capitale essere adottato in sede di conferenza di servizi, dovendo precedere la presentazione dell’istanza alla Città Metropolitana.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, lo respinge.