Respinti i ricorsi di ARERA, AGER e Regione Puglia contro la Tersan Puglia S.p.A.
Pubblicato il: 12/16/2023
Nella vertenza, la società Tersan Puglia S.p.A. è affiancata dall'avvocato Luigi Paccione; Regione Puglia è assistita dagli avvocati Tiziana Teresa Colelli e Filippo Arena.
La Società Tersan s.p.a. è un’impresa che esercita attività di compostaggio di rifiuti in forza di autorizzazione della Regione Puglia n. 138 dell’11 giugno 2019 in Comune di Modugno, lungo la strada provinciale 231 al Km. 1,600.
Ha impugnato innanzi al T.a.r. per la Lombardia (ricorso n.r.g. 490/2022) la deliberazione ARERA, avente ad oggetto il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2); la deliberazione del Consiglio regionale recante l’approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (PRGRU) e la sottostante deliberazione della Giunta regionale, di adozione dello stesso; nonchè, la comunicazione con la quale l’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) le ha intimato l’invio del Piano economico finanziario (PEF) 2022/2025 entro il 15 febbraio 2022, nonché gli atti presupposti e conseguenti, tra i quali la deliberazione della Giunta regionale n. 2251 del 29 dicembre 2021, che ne ha ricompreso l’impianto nell’elenco di quelli “minimi”.
Con il ricorso principale, la Società ha lamentato la carenza di potere in assoluto ovvero, in subordine, il suo esercizio in violazione di legge da parte di ARERA nella parte in cui ha introdotto una nuova definizione giuridica, ovvero quella degli impianti di chiusura “minimi”, in violazione degli artt. 23, 41, 97 e 117, commi 1 e 3 della Costituzione e dell’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nonché degli artt. 3-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 e 1, comma 527 della legge n. 205 del 2017. Analogo vizio di incompetenza inficerebbe le delibere regionali, che avrebbero invaso ambiti di spettanza statale, per giunta senza il preventivo conforto della Conferenza Stato-regioni, in dispregio delle previsioni di cui all’art. 195 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che richiama allo scopo l’art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281.
Il T.a.r. per la Lombardia, nella resistenza dell’ARERA, dell’AGER, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e della Regione Puglia, con la sentenza n. 501 del 2023, effettuata una ricostruzione della cornice normativa di riferimento, ha accolto il ricorso introduttivo e i primi due motivi aggiunti, eccettuata la richiesta di annullamento della deliberazione n. 1 del 22 aprile 2022, in quanto attinente a profili esecutivi ed operativi e non alla disciplina sostanziale della materia; dichiarato inammissibili per incompetenza territoriale i terzi motivi aggiunti, in quanto aventi ad oggetto un atto (il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti) dotato di efficacia sull’intero territorio nazionale, e come tale di spettanza del T.a.r. per il Lazio.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sugli appelli nn.r.g. 3133/2023, 3137/2023 e 3139/2023, previamente riuniti, li respinge.