La Cassazione si pronuncia sul ricorso dell'Agenzia delle Dogane contro Carapelli Firenze
Pubblicato il: 12/18/2023
Nella vertenza, la società Carapelli Firenze S.p.A. è affiancata dagli avvocati Marco Miccinesi, Francesco Pistolesi e Simone Ginanneschi.
Carapelli Firenze spa chiese e ottenne da parte dell’Ufficio delle Dogane e dei Monopoli di Milano 2 e dell’Ufficio delle Dogane di Pavia autorizzazioni al regime del perfezionamento attivo applicato con il sistema delle sospensioni di cui agli artt. 114 e segg. del Reg. CE n. 2913/1992 (CDC), sul presupposto della sussistenza della c.d. “condizione economica” invocata di cui al punto 30.2 dell’allegato 70 del Reg. CE 2454/93 (DAC) “operazioni effettuate nell’ambito di un contratto di lavorazione per conto” nella misura in cui la clausola di salvaguardia prevista dall’art. 539, comma 2, lett.a) sub ii delle DAC considera le condizioni economiche osservate, per le merci del settore dell’olio di oliva, qualora la domanda inerisca ad “un contratto di lavorazione per conto”. La Carapelli Firenze s.p.a. corroborò la condizione economica invocata producendo un contratto di lavorazione per conto della società svizzera Carapelli International S.A.
Nell’ambito di tale regime, la Carapelli Firenze s.p.a. presentò all’Ufficio delle Dogane di Milano2 la dichiarazione doganale di esportazione definitiva EX2 rep. ET n. 199G che venne selezionata per verificare, in forza di prelevamento di campioni, la correttezza della qualità dichiarata di “olio di oliva composto da oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini”. Essendo il prodotto risultato “olio di oliva raffinato” di qualità inferiore rispetto a quello dichiarato in etichetta, fu trasmessa alla competente Procura della Repubblica la notizia di reato per l’ipotizzata violazione degli artt. 515 - 516 c.p. Nel corso di successiva perquisizione disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, al fine di acquisire dati e documenti inerenti le fattispecie di reato ipotizzate, emerse una precedente verifica da parte dell’Agenzia delle entrate, in materia di imposte sui redditi e Iva, sfociata nel p.v.c. redatto in data 20.6.2012, dal quale risultava la circostanza che, a partire dal 2008, la Carapelli Intenational SA costituiva una “stabile organizzazione” all’estero di Carapelli Firenze spa, priva di autonomia decisionale. Al verbale dell’Agenzia delle entrate, la società italiana prestò adesione ai sensi dell’art. 5bis del d.lgs. n. 218/1997.
Avverso i suddetti atti, la società propose distinti ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che, previa riunione, con sentenza n. 2047/2015, li accolse.
La CTP di Milano, con sentenza n. 2194/2016, accolse anche il ricorso della società avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di sospensione della riscossione prot. n. 26619/RU emesso dall’Ufficio delle Dogane di Milano 2.
Sulla base dei medesimi presupposti, anche l’Ufficio delle Dogane di Pavia annullò, con provvedimento prot. 7313/RU, per gli anni 2010-2012, le autorizzazioni al regime del perfezionamento, atto impugnato dalla società dinanzi alla CTP di Pavia con ricorso accolto con sentenza n. 126/2015.
Avverso le suddette sentenze, l’Agenzia delle dogane di Milano 2 e quella di Pavia proposero appelli dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia che, previa riunione, con sentenza n. 2923/2018, li rigettò.
.Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Corte accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso, rigetta il primo e il secondo, assorbito il quinto, cassa la sentenza impugnata- in relazione ai motivi accolti- e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.