Estinto il processo tra Agenzia delle Entrate, Kolaze & Ghelon, Sintesi e Bastogi
Pubblicato il: 12/16/2023
Nella vertenza, le società Kolaze & Ghelon S.r.l., Sintesi S.p.A. e Bastogi S.p.A. sono affiancate dagli avvocati Giancarlo Zoppini, Giuseppe Pizzonia e Giuseppe Russo Corvace.
In esito a verifica della Guardia di finanza, l’Agenzia delle entrate emetteva avvisi di accertamento ai fini Iva, Ires e Irap per gli anni 2004 e 2005, irrogando le conseguenti sanzioni, nei confronti della società Kolaze & Ghelon Srl, nonché della controllante Sintesi Spa, in relazione al compimento di operazioni soggettivamente inesistenti aventi ad oggetto la compravendita di telefoni cellulari. Con l’atto veniva altresì contestata l’indeducibilità degli accantonamenti relativi all’indennità suppletiva di clientela per rapporti di agenzia e delle spese di sponsorizzazione, considerate come di rappresentanza.
L’Ufficio, in esito ad un’ulteriore verifica effettuata nei confronti della consolidante Raggio di Luna Spa (ora Bastogi Spa) rispetto alla consolidata KG, emetteva ulteriori avvisi, con cui contestava, per l’anno 2004, l’illegittima compensazione di perdite maturate anteriormente all’esercizio dell’opzione, in violazione dell’art. 118, comma 2, tuir.
Le società contribuenti impugnavano gli accertamenti, che venivano annullati dalla Commissione tributaria provinciale di Milano.
La sentenza era confermata dalla CTR in epigrafe, secondo la quale, per le operazioni realizzati verso la Francia, non sussisteva prova della partecipazione della KG al meccanismo frodatorio e, quanto alle operazioni verso l’Austria, della stessa fittizietà delle operazioni. Confermava, inoltre, la deducibilità degli accantonamenti, delle spese di sponsorizzazione e la legittimità della compensazione delle perdite pregresse individuali.
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con due motivi, limitatamente alle riprese per le operazioni soggettivamente inesistenti e la deducibilità delle perdite pregresse, cui replicano le società con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale rispettivamente con due motivi (Sintesi Spa) e un motivo (Bastogi Spa e KG).
Nelle more del giudizio Bastogi Spa e KG presentavano istanza di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 limitatamente alla ripresa, oggetto di autonomi avvisi, per la violazione del regime del consolidato nazionale.
La Corte dichiara estinto il processo con riguardo alle riprese e agli atti di contestazione in ordine alla violazione dell’art. 118 tuir sulla deducibilità delle perdite pregresse della consolidata da parte della consolidante; dichiara cessata la materia del contendere limitatamente al secondo motivo del ricorso principale dell’Agenzia delle entrate. Accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigettati il ricorso incidentale di Kolaze & Ghelon Srl e di Bastogi Spa, nonché il secondo motivo del ricorso incidentale di Sintesi Spa, assorbito il primo motivo.