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Improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nel ricorso di Villa Serena S.r.l.


Pubblicato il: 12/20/2023

Nel contenzioso, Villa Serena S.r.l. è affiancata dall'avvocato Alessandra Rulli.

Nel giudizio di primo grado definito con la sentenza di rigetto qui impugnata, la Casa di cura odierna appellante aveva impugnato il decreto commissariale n. 79/2013, nella parte in cui aveva disposto l’accreditamento istituzionale, di durata quinquennale, per un numero di posti ritenuto inferiore a quello asseritamente spettante alla struttura ricorrente in applicazione delle leggi regionali nn. 6/2007 e 5/2008.

Avverso la pronuncia del T.A.R. per l’Abruzzo- sede di L’Aquila, 21 giugno 2022, n. 262, la Casa di Cura ha promosso appello e nell’ambito del giudizio così incardinato si sono costituiti il Commissario ad acta e la Regione Abruzzo, confutando le censure dedotte e insistendo per il rigetto dell’impugnativa.

Nelle more del giudizio ed in vista dell’udienza di discussione del 7 dicembre 2023, la parte ricorrente, con memoria depositata il 9 novembre 2023, ha rappresentato che - in ragione dell’intervenuto avvio da parte della Regione Abruzzo del procedimento di rinnovo dell’accreditamento relativo all’attività resa dalla struttura - era venuto meno l’interesse alla coltivazione del giudizio.

Alla luce di tale dichiarazione, l’appello va dichiarato improcedibile, pur sussistendo giusti motivi – in considerazione dell’esito del giudizio e in accordo all’istanza in tal senso avanzata dalla parte appellante, non opposta dalla controparte – per disporre la compensazione delle spese di lite.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

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