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Rigettati i ricorsi di Synergie Italia per l'accesso ai fondi europei destinati alla formazione e all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro


Pubblicato il: 12/20/2023

Nelle vertenze, Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A. è affiancata dagli avvocati Alessandro Paire e Andrea Gandino; Regione Campania è assistita dagli avvocati Maria Vittoria De Gennaro e Beatrice Dell'Isola.

Oggetto della controversia concerne l'accesso ai fondi europei destinati alla formazione ed all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

L’avviso di partecipazione è stato adottato con decreto dirigenziale regionale n. 448 del 24 giugno 2014, e ciò sulla base della programmazione regionale di carattere generale di cui alla DGR n. 117 del 24 aprile 2014 (Programma Attuativo Regionale “Garanzia Giovani”, d’ora in avanti “PAR”).

Con provvedimenti regionali, una parte dei finanziamenti richiesti dalla società appellante (soggetto che opera in tale specifico settore e che dunque partecipava al suddetto bando di assegnazione risorse) non veniva riconosciuta dalla Regione Campania, per quanto riguarda 8 utenti su 15, in quanto mancava la approvazione regionale del PIP.

Tale disconoscimento si basava anche sulla determinazione dirigenziale regionale n. 313 del 21 luglio 2017 con cui la Regione Campania, dietro sollecitazione di ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro): da un lato ha ritenuto ammissibili le spese di programmi già avviati ma non ancora validati a livello regionale, a condizione che tale validazione sia comunque acquisita anche se a posteriori (punto 14); dall’altro lato ha rammentato che tale validazione regionale, almeno da quel momento in poi, costituirà condizione indefettibile onde avviare i suddetti programmi di formazione ed avviamento al lavoro.

La controversia in esame rientra in questa seconda ipotesi, trattandosi di programmi avviati dopo la data del 24 luglio 2017 senza la prescritta validazione regionale (periodo di riferimento dei controlli 1° settembre 2017 – 31 ottobre 2017, come si evince alla pag. 6 dell’atto di appello).

Il provvedimento di disconoscimento regionale è stato impugnato sulla base di un unico motivo: una tale specifica dimostrazione [validazione “piano inserimento personale” (PIP)] non sarebbe stata richiesta al momento della adozione del bando regionale, ossia nel 2014, ma sarebbe stata inserita solo successivamente con la citata determinazione dirigenziale regionale n. 313 del 2017. Dunque si tratterebbe di integrazione postuma inammissibile.

Il TAR Campania, dopo avere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero del lavoro, ha rigettato il gravame.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, previa estromissione dal giudizio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, li rigetta.