Respinto il ricorso di Fisioter relativo alle prestazioni di specialistica ambulatoriale
Pubblicato il: 12/21/2023
Nel contenzioso, Fisioter S.r.l. è affiancata dall'avvocato Alessandra Rulli.
La Fisioter s.r.l. ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe meglio indicata, con cui il TAR Abruzzo ha respinto il ricorso volto all’ottemperanza della sentenza n. 313 del 2010, resa del medesimo Tribunale, che, secondo la ricorrente in primo grado, avrebbe recato l’effetto conformativo per l’Amministrazione resistente di fissare i tetti di spesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale relativi all’anno 2009 e ripartirli tra i beneficiari.
Il primo giudice ha ritenuto insussistente tale obbligo, poiché la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza recherebbe una pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, e quindi di una statuizione di rito inidonea al passaggio in giudicato sostanziale, laddove il riferimento, ivi presente, all’obbligo per la Regione di procedere alla determinazione del tetto di spesa per l’anno 2009 e alla sua ripartizione, nascente dalla successiva delibera commissariale n. 10 del 2010, sarebbe servito solo a dimostrare l’insussistenza dell’interesse all’impugnazione della precedente delibera commissariale n. 43 del 2009 in quella sede gravata.
Con un unico e articolato motivo di gravame, l’appellante si duole dell’erroneità della sentenza impugnata, dal momento che, in sintesi, «le statuizioni della sentenza n. 313/2010 hanno senz’altro un effetto conformativo, poiché mirano in maniera espressa ad orientare la successiva azione amministrativa, chiaramente obbligata al rispetto delle prescrizioni contenute nel dictum giudiziale».
L’appello è infondato.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

