Respinto il ricorso del MIT contro Ativa in materia di rinegoziazione delle royalties autostradali
Pubblicato il: 12/22/2023
Nel contenzioso, Ativa - Autostrada Torino-Ivrea-Valle D'Aosta S.p.A. è affiancata dagli avvocati Umberto Giardini, Manuela Sanvido e Giovanni Corbyons.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha impugnato la sentenza del T.A.R. Piemonte Sezione II n. 594/2018 che aveva accolto il ricorso presentato da ATIVA s.p.a. per l’annullamento del provvedimento, di cui a nota 12 gennaio 2015, del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e con motivi aggiunti per l’annullamento delle note-provvedimenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. 19354, prot. 19356, prot. 19357, prot. 19361, prot. 19362 e prot. 19364 del 18 novembre 2016.
La s.p.a. ATIVA titolare della concessione ministeriale relativa alla costruzione e all’esercizio delle autostrade A5 Torino Ivrea Quincinetto e A4- 5 Ivrea Santhià aveva richiesto di essere autorizzata a rinegoziare in diminuzione le royalties dovute ad essa concessionaria dai propri sub concessionari dei servizi di distribuzione dei servizi “oil e non oil” all’interno delle aree di servizio autostradale.
La nota del gennaio 2015 che accoglieva la richiesta precisava che la modifica non avrebbe riguardato i rapporti del concessionario con il Ministero concedente. I provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti avevano un contenuto analogo.
La sentenza impugnata ha accolto il ricorso considerando che la convenzione di concessione sottoscritta in data 7 novembre 2007 tra la società e l’ANAS, cui è subentrato il Ministero, prevede che il concessionario corrisponda al concedente un canone annuo nella misura del 20% (venti) dei proventi di competenza di ciascun anno ivi compresi i canoni di sublocazione. Il provvedimento impugnato autorizza la riduzione dei canoni di subconcessione ma pretende che l’importo originariamente derivante per il Ministero non subisca analoga decurtazione in contrasto con la convenzione che prevede l’individuazione del compenso in termini percentuali.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull'appello, lo respinge. Condanna il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a rifondere le spese della presente fase di giudizio alla controparte che liquida in € 3.000 (tremila) oltre agli accessori di legge.