Accolto il ricorso di Unione Montana Agordina per il riconoscimento dei contributi da finanziamento UE
Pubblicato il: 12/22/2023
Nel contenzioso, Unione Montana Agordina è affiancata dagli avvocati Stefano Gattamelata, Alberto Gaz ed Enrico Gaz; Regione Veneto è assistita dagli avvocati Franca Caprioglio, Luisa Londei, Andrea Manzi, Ezio Zanon.
L’Unione Montana Agordina otteneva un finanziamento UE, per il tramite della Regione Veneto, da impiegare per la realizzazione ed ampliamento di un impianto fognario, con un contributo di quasi 878 mila euro, pari all’85% del costo complessivo dell’opera.
In seguito alla realizzazione dell’opera la suddetta Unione di comuni subiva tuttavia una decurtazione del finanziamento, da parte della Regione, pari ad oltre 43 mila euro, per una serie di irregolarità complessivamente legate alla mancata osservanza di taluni obblighi di trasparenza in occasione delle procedure di affidamento (progettazione esecutiva ed esecuzione lavori). Tali irregolarità risultavano rilevanti secondo gli “Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie” adottati dalla Commissione UE in tema di fondi strutturali e ciascuna di esse (tre in totale) dava rispettivamente luogo ad una decurtazione pari al 5% della singola spesa.
Il provvedimento di decurtazione veniva impugnato dinanzi al TAR per il Veneto che, tuttavia, rigettava il gravame in quanto: la scelta di affidare la progettazione definitiva senza gara non è stata suffragata da idonea e sufficiente motivazione; il provvedimento di affidamento della progettazione esecutiva è stato pubblicato con grave ritardo; il successivo bando di gara per la esecuzione dei lavori non è stato pubblicato su almeno due quotidiani a diffusione provinciale; non sussiste alcun difetto di incompetenza in capo al dirigente regionale che ha provveduto sia ad erogare il contributo, in un primo momento, sia successivamente a revocarlo.
La sentenza di primo grado formava oggetto di appello.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte come da motivazione (punto n. 7) e rigetta per il resto. Per l’effetto, in parziale riforma della gravata sentenza accoglie, sempre in parte, il ricorso di primo grado.