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Respinto l'appello di Markas contro il Comune di Molfetta per i servizi di refezione scolastica


Pubblicato il: 12/22/2023

Nel contenzioso, Markas S.r.l. è affiancata dagli avvocati Pietro Adami e Silvio Bozzi; il Comune di Molfetta è difeso dall'avvocato Antonio Calvani.

La Markas s.r.l. appella la sentenza del TAR Puglia, meglio indicata in epigrafe, con la quale è stato respinto il suo ricorso in primo grado volto ad ottenere la condanna del Comune di Molfetta (BA) al risarcimento del danno da essa patito a seguito di una complessa vicenda, sintetizzabile come segue.

Markas riferisce di essere stata aggiudicataria, nel 2015, di un appalto per la refezione scolastica bandito dal vicino Comune di Terlizzi (BA), per il quale, tra i requisiti di partecipazione, era stabilito quello di avere la disponibilità di un centro cottura. In sede di offerta, Markas aveva allegato di avere la disponibilità del centro cottura comunale di Molfetta: tale disponibilità le derivava da un atto di autorizzazione di quel Comune che le consentiva l’utilizzo del locale – oltre che per espletare analogo servizio in appalto presso lo stesso Comune di Molfetta, a lei aggiudicato nel 2009 – anche per il confezionamento di pasti in favore di terzi.

Tuttavia, il Comune di Molfetta, appositamente interpellato dal Comune di Terlizzi (in sede di controllo sul possesso dei requisiti), ha reso noto di non aver mai rilasciato alcuna autorizzazione, in favore di Markas, per l’utilizzo del centro cottura al di là di quanto necessario per la commessa in corso di svolgimento. Il Comune di Terlizzi, acquisito tale riscontro, ha quindi provveduto all’esclusione di Markas dalla nuova gara.

Nella convinzione di avere la disponibilità del centro cottura anche per il confezionamento di pasti in favore di terzi, dunque, l’odierna appellante ritiene di poter imputare al Comune di Molfetta la diretta responsabilità risarcitoria per la perdita della commessa bandita dal Comune di Terlizzi.

La sentenza appellata ha respinto il ricorso di prime cure, rilevando anzitutto, in punto di fatto – e dopo una parte introduttiva relativa ai principi applicabili in materia di risarcimento del danno della pubblica amministrazione –, la mancanza di prova in ordine al presupposto stesso della domanda risarcitoria.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, definitivamente pronunciando, Respinge l’appello. Condanna parte appellante alla refusione delle spese del grado, liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.