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Respinto il ricorso di Eni avverso la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti


Pubblicato il: 12/23/2023

Nel contenzioso, Eni S.p.A. è affiancata dagli avvocati Giovanni De Vergottini e Marco Petitto; il Comune di Casamassima è assistito dall'avvocato Domenico Curigliano; Auchan S.p.A. è difesa dagli avvocati Paolo Giovanni Borghi, Marco Sica e Mariano Protto.

Eni S.p.a., con ricorso integrato da motivi aggiunti, ha impugnato i provvedimenti dello sportello Unico e del comune di Casamassima relativi all’autorizzazione di Auchan S.p.a. a realizzare un impianto di distribuzione carburanti (senza attività non oil), inizialmente rilasciata nel 2015 e poi autorizzata in variante nel 2016 e prorogata nel 2017, unitamente all’autorizzazione alla realizzazione di fossa imhoff e annesse modifiche alle dotazioni tecnologiche e all’autorizzazione in deroga allo scarico di acque reflue domestiche o assimilate.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia ha dichiarato inammissibili per carenza di legittimazione attiva e di interesse a ricorrere il ricorso di Eni integrato da motivi aggiunti e il ricorso incidentale proposto da Auchan S.p.a. con sentenza n. 1315 del 2018, appellata da Eni S.p.a.

L’appellante ha dedotto, innanzitutto, che l’interpretazione del concetto di vicinitas operata dal T.A.R. con la decisione impugnata sarebbe meritevole di censura sotto diversi profili. Innanzitutto, la possibilità di ricorrere avverso il rilascio del permesso di costruire, anche solo perché in contrasto con le disposizioni di legge o dei regolamenti, sarebbe ancora consentita espressamente dalla legislazione nazionale.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello principale, come in epigrafe proposto, lo respinge, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, respinge il ricorso di primo grado. Dichiara improcedibile l’appello incidentale.