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Respinto il ricorso di ARERA contro Montello S.p.A. relativo al metodo tariffario rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025


Pubblicato il: 12/23/2023

Nella vertenza, la società Montello S.p.A. è affiancata dagli avvocati Paolo Clarizia, Mario Pagliarulo e Andrea Bonanni; Regione Emilia Romagna è assistita dall'avvocato Giuseppe Caia; Iren Ambiente è difesa dall'avvocato Giancarlo Cantelli.

La Società Montello s.p.a. è un’impresa attiva da oltre 25 anni nel settore del recupero e del riciclo dei rifiuti, nello specifico ambito del trattamento di quelli organici (FORSU) provenienti dalla raccolta differenziata, con sede in Montello (BG), ove riferisce di trattarne circa 750.000 tonnellate all’anno ricavandone biogas utilizzato per produrre biometano, con recupero di anidride carbonica (CO2) per uso industriale e un fertilizzante organico di elevata qualità.

La società impugnato innanzi al T.a.r. per la Lombardia (ricorso n.r.g. 1568/2022) la deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente del 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/Rif, comprensiva del suo Allegato A, avente ad oggetto il «Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2)», la delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2032 del 29 novembre 2021, di individuazione dei c.d. impianti “minimi” in relazione alle discariche e ai termovalorizzatori, e la n. 801 del 23 maggio 2022, riferita agli impianti di compostaggio e digestione anaerobica, nonché le note (comunicazione del 31 marzo 2022, nota del 7 aprile 2022, del 12 maggio 2022 e del 18 maggio 2022) con le quali l’Agenzia territoriale incaricata allo scopo (ATERSIR) ha indicato agli operatori inclusi nell’elenco, e segnatamente alle Società richiamate in epigrafe, le destinazioni ipotizzate per le annualità 2022-2023 per i rispettivi bacini di gestione e i flussi di rifiuti assegnati.

La Società ha contestato la carenza di potere di ARERA in base all’art. 1, comma 527, della l. n. 205 del 2017, che ne ha individuato le competenze in materia di rifiuti, in combinato disposto con la disciplina comunitaria con le disposizioni di cui agli artt. 181 e 182-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché, da ultimo, con i principi sull’evidenza pubblica di cui al d.lgs. n. 50 del 2016.

Il T.a.r. per la Lombardia, nella resistenza dell’ARERA e della Regione Emilia Romagna, con la sentenza n. 557 del 2023, effettuata una ricostruzione della cornice normativa di riferimento, ha accolto il ricorso introduttivo, evidenziando come la disciplina contenuta nella delibera n. 363 del 2021 sottragga indebitamente la materia trattata "all’ambito concorrenziale del mercato del trattamento e smaltimento dei rifiuti, venendo assoggettati alla pianificazione regionale dei flussi di rifiuti conferiti e a una conseguente fissazione delle tariffe di accesso". La delibera n. 363 del 2021, inoltre, avrebbe travalicato il perimetro delle competenze che l’art. 1, comma 527, della legge n. 205 del 2017 ha attribuito ad ARERA, nel contempo invadendo ambiti riservati allo Stato o alle Regioni.

Avverso tale sentenza ha proposto appello l’ARERA articolando due distinti motivi di gravame.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, lo respinge.