Respinto il ricorso di Radiomagnetic contro la AST Pesaro Urbino
Pubblicato il: 12/27/2023
Nella vertenza, Radiomagnetic S.r.l. è affiancata dall'avvocato Fabrizio Garzuglia mentre l'AST di Pesaro Urbino è assistita dall'avvocato Galileo Omero Manzi.
Con appello notificato in data 11 agosto 2023 e depositato il 26 agosto successivo, la Radiomagnetic S.r.l. ha chiesto l’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, 29 maggio 2023, n. 5225, resa tra le parti e notificata in data 8 giugno 2023, che ha riformato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sezione I, 26 gennaio 2023, n. 51.
L’Azienda si è costituita in giudizio con atto depositato il 29 agosto 2023 ed ha prodotto memoria difensiva il 19 settembre 2023, con la quale resiste all’appello, di cui chiede sia dichiarata l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza nel merito.
La sentenza del CdS di cui l’appellante lamenta l’elusione ha riformato la pronuncia del Tar Marche, stabilendo che illegittimamente l’Azienda aveva omesso di rispondere all’istanza di convenzionamento presentata dalla Radiomagnetic, “atteso che, a ben vedere, la richiesta formulata sotto forma di diffida dalla Radiomagnetic era finalizzata ad ottenere una risposta in ordine alla possibilità di concludere una convenzione con il S.s.r., senza che ciò comportasse automaticamente l’obbligo di una risposta positiva da parte dell’Amministrazione e meno che mai relativa all’annualità in corso ”, considerato che “la richiesta della società non era limitata temporalmente, ma, al contrario, doveva ritenersi tempestiva rispetto all’anno successivo a quello della sua presentazione”, e che la mancata individuazione da parte della Regione Marche della programmazione finanziaria e dei conseguenti limiti di spesa non poteva ritenersi giustificazione sufficiente per l’Azienda per sottrarsi alla risposta dovuta, tenuto conto dell’esigenza di procedere “all’apertura del mercato a nuovi operatori economici, in ossequio ai principi di cui agli articoli 32, 41 e 97 della Costituzione e nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.”
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello (n.r.g. 7081/2023) come in epigrafe proposto, lo respinge.