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Respinto il ricorso di AVIS in materia di iscrizione al registro regionale del volontariato


Pubblicato il: 12/27/2023

Nella vertenza, AVIS è affiancata dagli avvocati Roberto De Masi e Felice Laudadio; Regione Campania è assistita dall'avvocato Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina; l'Associazione il Filo Rosso OdV è difesa dall'avvocato Orazio Abbamonte.

Con ricorso (R.G. n. 3725/2022) proposto dinanzi al T.A.R. per la Campania, l’Associazione Volontari Italiani Sangue (Avis) Regionale Campania premetteva che, con D.D. n. 428 del 13 aprile 2022, la Regione Campania, richiamato il Decreto n. 536 del 9 giugno 2009, per effetto del quale era stata iscritta nel Registro Regionale del Volontariato l’Associazione “AVIS Casoria, C.F. 93013900639 al numero progressivo 1300”, ed evidenziato che il “Rappresentante legale della suddetta Associazione ha trasmesso il verbale di assemblea straordinaria del 21.3.2022, il codice fiscale e il nuovo Statuto registrato, con note acquisite agli atti della Direzione Generale con n. 0166994 del 28.3.2022, n. 168141 del 29.3.2022, n. 179345 del 04.04.2022, n. 179395 del 04.04.2022 e n. 193729del 11.4.2022, dai quali si evince il cambio di denominazione dell’Associazione “AVIS Casoria” in “Il Filo Rosso OdV”, C.F. 93013900639”, rilevato altresì che con il predetto verbale del 21 marzo 2022 “l’Associazione in parola ha deliberato anche il recesso dall’AVIS Nazionale, conservando tuttavia lo stesso codice fiscale”, aveva disposto di “prendere atto del cambio di denominazione dell’Associazione (AVIS Casoria) …in “Il Filo Rosso OdV”…”

Esponeva altresì la ricorrente che, con il successivo Decreto Dirigenziale n. 36 del 7 luglio 2022, la Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale 4 – UOD/Staff 4 aveva disposto di accreditare “sub condizione” la sede fissa e le sedi mobili (autoemoteche) dell’Associazione “Il Filo Rosso OdV” e di stabilire a carico della stessa gli adempimenti previsti per le Associazioni dei Donatori di Sangue nell’allegato Unità di Raccolta del sangue e degli emocomponenti dell’Accordo Stato – Regioni n. 29/CSR del 25 marzo 2021.

La ricorrente lamentava in primo luogo che, nonostante il sistema dell’accreditamento istituzionale delle Unità di raccolta associativa (UDR), si fondasse sul ruolo centrale, in termini di coordinamento inderogabile, di verifica dei requisiti e di valutazione dei medesimi, dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali Territorialmente competenti, nel Decreto impugnato era stato invece omesso qualsiasi riferimento al coinvolgimento, con ruolo di coordinamento, del Dipartimento di Prevenzione della competente ASL Napoli 2 Nord nell’attività di verifica dei requisiti nei confronti dell’Associazione “Il Filo Rosso OdV".

Con successivi motivi aggiunti, occasionati dalla produzione documentale effettuata dalla Regione Campania in esecuzione dell’ordinanza istruttoria del T.A.R. n. 5681/2022, la ricorrente ribadiva che le attività di verifica erano state effettuate esclusivamente dai Valutatori Regionali in assenza di ogni coinvolgimento del Dipartimento di prevenzione della ASL.

Deduceva inoltre la ricorrente che l’illegittimità dei due “allegati integrativi” per violazione della D.G.R.C. n. 7301/2001 si proiettava in via derivata, invalidandolo, sul Decreto Dirigenziale n. 36 del 7 luglio 2022, con il quale era stato riconosciuto l’accreditamento all’Associazione “Il Filo Rosso OdV” sul presupposto della “autorizzazione all’esercizio” ad essa illegittimamente rilasciata dal Comune di Afragola.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello n. 5769/2023, lo respinge.