Respinto il ricorso di Ecoprogetti in materia di decadenza degli incentivi
Pubblicato il: 12/28/2023
Nel contenzioso, Ecoprogetti S.r.l. è assistita da Aldo Campesan; GSE S.p.A. è affiancata dagli avvocati Anna Romano, FIlippo Arturo Satta e Antonio Pugliese.
Ecoprogetti s.r.l. chiede la riforma della sentenza in epigrafe indicata che ha respinto il ricorso per l’annullamento dei provvedimenti prot. GSE/P20120077660 del 02/05/2012 e prot. GSE/P20120114038 del 04/07/2012 aventi ad oggetto, rispettivamente, la decadenza dagli incentivi di cui al d.m. 19/02/2007 e la conferma della già disposta decadenza.
Con nota del 2 maggio 2012 il GSE comunicava all’istante la decadenza dall’incentivo perché dall’attività di verifica e controllo era emerso che sull’impianto in questione erano stati installati alcuni moduli fotovoltaici non conformi a quanto prescritto dall’allegato n. 1 al D.M. 19 febbraio 2007 perché sprovvisti di certificazione o di targa.
Con successivo provvedimento del 4 luglio 2012, il GSE respingeva la richiesta di annullamento in autotutela presentata dalla società, confermando la già disposta decadenza.
Ecoprogetti s.r.l. impugnava i provvedimenti con ricorso al TAR, lamentandone l’illegittimità per l’avvenuta formazione del silenzio assenso sulla domanda di incentivo, per violazione dei principi generali in materia di procedimento amministrativo, per violazione e/o falsa applicazione degli art. 1 septies l. 129/10 e 5 d.m. 19.02.2007, per eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, per mancata riduzione della potenza incentivante in luogo della decadenza e, infine, per la natura meramente formale delle irregolarità riscontrate.
Il Tar adito respingeva il ricorso, ritenendo che il gestore avesse legittimamente dichiarato la decadenza alla luce degli esiti del sopralluogo e del procedimento di verifica.
L’appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado sulla scorta di tre motivi di appello con cui ripropone le censure già formulate in primo grado e disattese dal TAR.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte appellante al pagamento a favore del G.S.E. delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre a spese generali e accessori di legge, da distrarsi a favore dei difensori antistatari.