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Il CdS conferma il diniego di riconoscimento della tariffa incentivante per gli impianti integrati architettonicamente ubicati su serra


Pubblicato il: 12/29/2023

Nel contenzioso, GSE S.p.A. è assistito dagli avvocati Sergio Fienga e Antonio Pugliese; E-Solar S.r.l. è affiancata dall'avvocato Alessandra Mari.

Il G.S.E. S.p.A. ha impugnato la sentenza n. 834 del 20 gennaio 2021 con cui il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza ter, ha accolto il ricorso proposto da E-Solar S.r.l. avverso il diniego di riconoscimento della tariffa incentivante per gli impianti integrati architettonicamente ubicati su serra.

E-Solar S.r.l. è soggetto responsabile dell’impianto fotovoltaico n. 143224,01, della potenza pari a 328,88 KW, realizzato su una serra agricola sita in Comune di Donorì (Cagliari). Con comunicazione del 22 agosto 2010 GSE riconosceva la tariffa incentivante prevista dal D.M. 19 febbraio 2007 per la tipologia “impianto integrato architettonicamente- b3/2 -Pensiline, pergole e tettoie in cui la struttura di copertura sia costituita dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto” in misura pari a 0,422 euro/kwh.

Con successivo provvedimento del 4 dicembre 2018 il gestore comunicava che poteva essere riconosciuta solo la tariffa prevista per gli impianti installati a terra pari a 0,346 €/kwh, inferiore a quella richiesta, poiché la serra non era interamente dedicata alla coltivazione e la società non aveva fornito alcuna documentazione atta a dimostrare la destinazione permanente della serra alla coltivazione fin dalla sua entrata in esercizio.

Avverso il sopra indicato provvedimento la società proponeva ricorso al TAR che con sentenza n. 834/2021 lo accoglieva.

Con un unico motivo di appello il GSE chiede la riforma della sentenza, lamentandone l’erroneità per aver ritenuto sussistenti i requisiti previsti dalla disciplina normativa e regolamentare in materia di serre fotovoltaiche, nonostante la struttura al momento del sopralluogo risultasse dedicata alla coltivazione per appena il 50% dell’estensione e nonostante la società non avesse presentato alcun documento utile a comprovare che la serra fosse stata permanentemente dedicata alla coltivazione sin dall’entrata in esercizio.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.