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Improcedibile l'appello nel contenzioso tra GSE e Agriz


Pubblicato il: 12/29/2023

Nella vertenza, GSE S.p.A. è affiancata dagli avvocati Cesare San Mauro e Antonio Pugliese; Agriz S.r.l. è assistita dall'avvocato Paolo Canonaco.

Il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (“GSE”) ha impugnato la sentenza in epigrafe indicata che ha accolto in parte il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti proposti da Agriz S.r.l per l’annullamento dei provvedimenti di rideterminazione della tariffa accordata per alcune serre fotovoltaiche e del provvedimento di decadenza dalla tariffa incentivante per l’impianto fotovoltaico denominato “FVPrizzi319”.

Il giudice di primo grado, in accoglimento del primo motivo del ricorso introduttivo, annullava il provvedimento di decadenza, fondato sulla mancata coltivazione della serra FVPrizzi319, mentre respingeva gli ulteriori motivi di ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, confermando la legittimità dei provvedimenti di rideterminazione della tariffa incentivante relativi agli altri impianti.

Con ricorso in appello il GSE chiede la riforma del capo della sentenza che ha accolto il primo motivo del ricorso introduttivo, annullando il provvedimento di decadenza per l’impianto FVPrizzi319.

Con memoria del 2 novembre 2023 il GSE ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione poiché, a seguito di istanza di riesame della società, ha adottato il provvedimento del 26 aprile 2023 (doc. 9) con cui ha riconosciuto la tariffa onnicomprensiva spettante per la tipologia “altri impianti fotovoltaici” in misura pari a 0,136 €/KWh, come richiesto dall’istante. Evidenzia che il provvedimento di rideterminazione della tariffa non è stata impugnato dall’appellata.

Il Collegio prende atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse dell’appellante e della mancata opposizione dell’appellato e dichiara l’improcedibilità dell’appello principale ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett c) c.p.a.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile l’appello principale e irricevibile l’appello incidentale.