Respinto il ricorso della società Matarrese S.p.A. per l'affidamento dei lavori di realizzazione di una rete di acquedotti
Pubblicato il: 12/30/2023
Nel contenzioso, la Società Matarrese S.p.A. è affiancata dagli avvocati Luigi D'Ambrosio e Gianluigi Pellegrino; il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano è assistito dagli avvocati Arcangelo Guzzo e Claudio Martino; General Service Group S.r.l. è difeso dagli avvocati Arturo Cancrini, Ernesto Sticchi Damiani, Saverio Sticchi Damiani e Francesco Vagnucci.
Con ricorso integrato da motivi aggiunti la società Matarrese s.p.a. ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo per la Puglia- sede di Bari l’aggiudicazione a favore della General Service Group S.r.l. della procedura di gara bandita il 21 giugno 2021 dal Consorzio di Bonifica Montana del Gargano per l’affidamento dei lavori concernenti la realizzazione di una “rete di acquedotti minori nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano con l'utilizzo di risorse idriche locali. Schema Sud 2° lotto – ulteriore estendimento”, per un importo complessivo di € 9.737.456,50, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
In dettaglio, la ricorrente ha censurato l’effettuazione della verifica di congruità dei costi della manodopera sulla base di generiche asserzioni e mere presunzioni da parte del Rup, al di fuori di un contraddittorio con la ditta aggiudicataria. La ricorrente invocava altresì tutela risarcitoria in forma specifica o, in subordine, per equivalente.
A seguito del rigetto dell’istanza cautelare da parte del Tribunale amministrativo con ordinanza confermata dal Consiglio di Stato la stazione appaltante ha stipulato il contratto d’appalto con l’aggiudicataria General Service Group s.r.l.
Con la sentenza in epigrafe indicata, nella resistenza del Consorzio e della controinteressata, il T.a.r. ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, alla luce delle argomentazioni già compendiate in sede cautelare, rilevando, in particolare, come la verifica asseritamente omessa sia stata effettuata concludendosi con positiva attestazione di congruità del costo della manodopera sulla base di una valutazione discrezionale non manifestamente illogica e irrazionale, e che il contratto collettivo nazionale applicato dalla ditta aggiudicataria è coerente con l’oggetto dell’appalto.
Di tale sentenza la società ricorrente domanda la riforma con il presente appello, affidato a quattro motivi di doglianza.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.