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Respinto il ricorso del Lido di Cernobbio per l'impianto di Piazza Risorgimento a Cernobbio


Pubblicato il: 12/30/2023

Nella vertenza, Lido di Cernobbio S.r.l. è affiancata dall'avvocato Stefano Calvetti; il Comune di Cernobbio è rappresentato dagli avvocati Angelo Ravizzoli e Rossana Colombo.

La Lido di Cernobbio s.r.l. è concessionaria, a seguito di aggiudicazione di procedura ad evidenza pubblica indetta dal Comune di Cernobbio (CO), dell’impianto natatorio sito in piazza Risorgimento, con annesso immobile destinato a ristorante e area pertinenziale per il periodo 2015-2023, con possibilità di proroga sino al 2026.

Con note del 1° e 19 febbraio 2018, la Lido di Cernobbio chiedeva al Comune, rispettivamente, di poter eseguire dei lavori straordinari sulla struttura scomputando dal canone le relative spese, e di poter beneficiare d’un riequilibrio economico-finanziario ex art. 143 d.lgs. n. 163 del 2006 della concessione a fronte delle varie spese per lavori non preventivati eseguite nel corso degli anni.

Avverso tale delibera proponeva ricorso la Lido di Cernobbio sollevando varie censure di legittimità.

Deduceva la ricorrente, in sintesi: l’incompetenza dell’organo politico a pronunciarsi sulle richieste avanzate, la cui evasione spettava al dirigente; per l’ipotesi in cui la delibera fosse stata da intendere quale mero atto d’indirizzo, illegittimità comunque del corrispondente silenzio; mancato avvio del procedimento e violazione del contraddittorio procedimentale; illegittimo diniego del riequilibrio e dello scomputo delle spese, atteso che il riequilibrio, appunto, è dovuto in forza di un principio generale, a prescindere dalla sussistenza di un Pef (peraltro, la concessione avrebbe a oggetto nella specie servizi, non già beni); difetto d’istruttoria.

Il Tribunale amministrativo adito, nella resistenza del Comune di Cernobbio, respingeva il ricorso.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; Condanna l’appellante alla rifusione delle spese, che liquida nella misura di € 4.000,00, oltre accessori di legge.