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Il CdS si pronuncia sul ricorso del Policlinico Portuense in materia di rientro dal disavanzo sanitario


Pubblicato il: 1/2/2024

Nel contenzioso, il Policlinico Portuense S.p.A. è affiancato dall'avvocato Ulisse Corea; Regione Lazio è assistita dall'avvocato Giuseppe Allocca; ASL Roma 3 è difesa dall'avvocato Carmen Di Carlo.

Il Policlinico Portuense è la società di gestione del Policlinico Luigi di Liegro di Roma, struttura che eroga in regime di accreditamento prestazioni di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno per acuzie e post acuzie.

Con il decreto n. U00255 del 5 luglio 2017 il Presidente della Regione Lazio, in qualità di commissario ad acta per il rientro dal disavanzo sanitario regionale, ha disciplinato la “Definizione criteri di remunerazione delle prestazioni ospedaliere per acuti di colecistectomia laparoscopica, tumore maligno al polmone, infarto miocardico acuto, parti cesari primari”. 

Con il provvedimento regionale, per i ricoveri con accesso a far data dal 1° luglio 2017 si è quindi applicato un abbattimento pari al 50% della tariffa per i ricoveri per intervento chirurgico relativo alla colecistectomia laparoscopica alle strutture che hanno fatto registrare un volume di attività inferiore al valore di riferimento, pari a 100 interventi annui, con una soglia di tollerabilità al 10%.

Il Policlinico, non raggiungendo annualmente la soglia minima di riferimento di 100 interventi, ha impugnato dinanzi al Tar Lazio il decreto del 5 luglio 2017 chiedendone l’annullamento nella parte relativa all’introduzione di un valore soglia e al correlativo dimezzamento delle tariffe per gli interventi di colecistectomia.

Il Tar Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe (n. 12238 del 2022), ha respinto il ricorso, compensando tra le parti le spese di giudizio. Più nel dettaglio, secondo lo stesso Tribunale le regole di remunerazione delle prestazioni sanitarie rese a carico del Servizio sono autoritativamente determinate dall’Amministrazione nell’ambito della propria discrezionalità amministrativa e nella fattispecie in esame le scelte effettuate dall’Amministrazione non avrebbero presentato profili di manifesta irragionevolezza o illogicità.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello n. 2804 del 2023, come in epigrafe proposto, lo respinge.

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