Il Consiglio di Stato si pronuncia nel contenzioso antitrust tra WaterTech, Arad e AGCM
Pubblicato il: 1/3/2024
Nella vertenza, Water Tech S.p.A. è affiancata dagli avvocati Giorgio Lezzi ed Enrico Giovanni Fabrizi; Arad Ltd è assistita dagli avvocati Giorgio Lezzi, Gaetano Zurlo ed Enrico Giovanni Fabrizi.
Con i ricorsi WaterTech s.p.a. e Arad Ltd hanno appellato la sentenza n. 3699/2023 con la quale il T.A.R. per il Lazio – sede di Roma (sezione Prima) ha accolto solo in parte i ricorsi proposti dalle odierne appellanti avverso il provvedimento n. 29981 del 1.2.2022, adottato a conclusione del procedimento I835 - Mercato dei contatori d'acqua, con cui l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza contraria alla disposizione di cui all’art. 101 del T.F.U.E., avente la finalità di condizionare gli esiti delle gare per la fornitura di contatori idrici attraverso l'eliminazione del reciproco confronto concorrenziale e la spartizione dei lotti; con tale provvedimento si è irrogata alle odierne appellanti in solido una sanzione unica, pari a euro 4.458.536.
WaterTech e Arad hanno adito, con separati ricorsi il T.A.R. per il Lazio – sede di Roma, articolando plurimi motivi di ricorso.
Il T.A.R. ha riunito i ricorsi di WaterTech e di Arad, e li ha accolti solo in parte.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli come in epigrafe proposti: i) riunisce i ricorsi in appello in epigrafe ex art. 96, comma 1, c.p.a.; ii) accoglie gli appelli limitatamente alla censura relativa al computo del fatturato realizzato nel 2020 a livello mondiale da WaterTech, e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, annulla il provvedimento n. 29981 del 1.2.2022 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e la nota dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato prot. n. 30823 del 30.3.2022 di rigetto dell'istanza di rettifica del provvedimento finale, nei sensi e nei limiti indicati in motivazione; iii) respinge, per il resto, i ricorsi in appello; iv) compensa tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.