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Accolto l'appello di Colacem per la bonifica della zona industriale di Porto Marghera


Pubblicato il: 1/3/2024

Nel contenzioso, Colacem S.p.A. è affiancata dagli avvocati Claudio Vivani, Elisabetta Sordini e GiovannI Corbyons.

La società odierna appellante è operativa nel settore della produzione e commercializzazione dei leganti idraulici e principalmente del cemento.

Nel 2003 ha acquistato dalla società Pagnan s.p.a. un’area situata nella zona industriale di Venezia -Porto Marghera, all’interno del sito di bonifica di interesse nazionale (SIN), per adibirla ad attività di carico - scarico dei leganti idraulici in vista della loro commercializzazione: detta area è risultata contaminata, ragione per cui il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare le ha imposto di realizzare una serie di interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito contaminato.

Con la sentenza oggetto dell’odierna impugnativa il T.a.r. ha accolto il ricorso in parte, annullando i provvedimenti impugnati nella parte in cui è stata imposta alla società Colacem la bonifica del sito.

La società ha impugnato tale pronuncia, nella parte in cui è rimasta soccombente.

Il T.a.r. ha ritenuto legittima l’imposizione da parte della Conferenza di servizi a carico di Colacem dell’esecuzione delle misure di “messa in sicurezza”, aderendo ad un orientamento giurisprudenziale secondo cui tali attività, costituendo una misura di prevenzione dei danni, rientrerebbero fra gli obblighi gravanti sul proprietario, ancorché incolpevole, della contaminazione riscontrata.

L’appellante ha quindi riproposto le censure di primo grado non esaminate dal T.a.r. concernenti sia l’illegittimità dell’imposizione nei confronti della stessa dell’attuazione delle misure di messa in sicurezza sia l’illegittimità dell’imposizione della presentazione del progetto di bonifica.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, n. 4098 del 2018, di cui in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie integralmente il ricorso e i motivi aggiunti articolati in primo grado, con il conseguente annullamento degli atti impugnati anche nella parte in cui è stata imposta all’odierna appellante l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza.