Accolto il ricorso in materia di rimborso IRES avanzato da Reale Mutua Assicurazioni
Pubblicato il: 1/4/2024
Nel contenzioso, la società Reale Mutua Assicurazioni S.p.A. è affiancata dagli avvocati Guglielmo Maisto, Marco Cerrato e Michele Toccaceli.
L’Amministrazione finanziaria notificò alla società per azioni Reale Mutua di Assicurazioni, quale consolidante, nonché alla consolidata Italiana Assicurazioni s.p.a., un avviso di accertamento con il quale, a seguito di accordo conciliativo ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, rettificava l’importo dovuto a titolo di Ires, previo rilievo del fatto che la società aveva operato, negli anni compresi fra il 2007 e il 2014, una riduzione della riserva sinistri che doveva essere effettuata nell’anno 2006.
Nell’avviso si dava atto del fatto che la maggiore imposta derivante dal predetto accordo era già stata interamente versata in sede di riscossione frazionata in pendenza di giudizio.
Poiché, a seguito dell’accertamento, la stessa riserva sinistri aveva concorso a formare la base imponibile della società tanto nell’anno 2006 quanto nel periodo 2007-2014, l’11 aprile 2018 quest’ultima ne chiese il rimborso, per un importo pari ad € 1.226,603,00, oltre agli interessi maturati e maturandi.
La sentenza fu oggetto di appello principale da parte di Reale Mutua e di appello incidentale dell’Amministrazione. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Piemonte respinse il gravame della contribuente e accolse quello erariale.
Avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione Reale Mutua sulla base di tre motivi, illustrati da successiva memoria. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte anche per le spese.