Estinzione per rinuncia della controversia tra Tazzetti S.p.A. e la Città di Torino
Pubblicato il: 1/6/2024
Nel contenzioso, Tazzetti S.p.A. è affiancata dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Claudio Vivani e Simone Abellonio; Città Metropolitana di Torino è assistita dall'avvocato Nicola Bugalla; il Comune di Volpiano è difeso dagli avvocati Paolo Scaparone e Alberto Cerutti.
La società Tazzetti S.p.A. è proprietaria, a far data dal 19 dicembre 2017 (ed in forza di un contratto di compravendita con la ENI S.p.A.), di un complesso immobiliare a destinazione produttiva (per una superficie di mq. 144.371) sito nel comune di Volpiano; nel complesso rientrano i terreni censiti al NCT foglio 34, mappali 420, 429, 441, 435, 450, 410, 479, 520 e 516.
L’area è interessata da una procedura di esproprio (n. 4/2004), avviata dalla Provincia di Torino (oggi Città Metropolitana), per la realizzazione di un raccordo stradale (SP 40-autostrada A 4) nonché di una rotatoria e della modifica della viabilità comunale e provinciale e l’opera principale è stata terminata nel 2009 (collaudata il 1° settembre 2009).
Avverso il decreto di esproprio e gli atti presupposti, inclusi i provvedimenti di proroga della dichiarazione di pubblica utilità conosciuti all’epoca della notificazione, ha proposto ricorso la Tazzetti S.p.A., con atto notificato il 3 febbraio 2020; con la sentenza appellata il ricorso è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato; da ultimo, riferisce l’appellante, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo, approvato dagli organi consiliari della Città Metropolitana di Torino e del Comune di Volpiano, e sottoscritto tra le parti in data 4 ottobre 2023.
Con istanza del 5 ottobre 2023 la parte appellante ha pertanto dichiarato di rinunziare all’appello chiedendo la compensazione delle spese, con atto sottoscritto anche dalle controparti per accettazione, ed adesione delle medesime quanto alla domanda di compensazione delle spese di giudizio.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara pertanto estinto il giudizio.