Rigettato il ricorso di SEM per l'accesso agli incentivi energetici
Pubblicato il: 1/8/2024
Nella vertenza, SEM - Società Elettrica Marche S.r.l. è affiancata dall'avvocato Chiara Attala; GSE S.p.A. è assistito dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci e Antonio Pugliese.
Società Elettrica Marche S.r.l. ha impugnato la sentenza del TAR Lazio n. 4938/2021, che ha respinto il suo ricorso avverso la nota del G.S.E. che ha fissato la decadenza dai benefici per l’impianto per la produzione di energia elettrica da fonte idraulica ad acqua fluente di potenza pari a 0,197 MW sito nel Comune di Valle di Cagli.
La società aveva inoltrato la richiesta di iscrizione al Registro di cui al DM 6 luglio 2012 per l’intervento di rifacimento per tale impianto ed il G.S.E. aveva ammesso la società in posizione utile nella graduatoria per poi procedere al controllo sensi dell’art. 1 del DM 31 gennaio 2014 e art. 24 del DM 6 luglio 2012.
Emergeva all’esito del suddetto controllo che al momento della richiesta di iscrizione al Registro la società non aveva conseguito il titolo autorizzatorio al rifacimento dell’impianto con conseguente emanazione del provvedimento impugnato.
la sentenza impugnata aveva respinto il ricorso poiché l’art. 17, comma 3, D.M. 6 luglio 2012 individua tra i criteri in base al quale redigere la graduatoria degli impianti ammessi “l’anteriorità del titolo autorizzativo al rifacimento”; pertanto per l’iscrizione ai Registri per gli impianti idroelettrici il titolo autorizzativo e, per gli impianti idroelettrici, il titolo concessorio devono essere già stati conseguiti alla data di presentazione della domanda di iscrizione, mentre alla ricorrente mancava il titolo autorizzatorio rilasciato dalla Regione solamente in data 17 febbraio 2015.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna la società appellante a rifondere al G.S.E. le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 5.000 (cinquemila) oltre agli accessori di legge.

