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Rigettato il ricorso di Metro C per la realizzazione della linea C della metropolitana di Roma


Pubblicato il: 1/8/2024

Nella vertenza, Metro C S.c.p.A. è affiancata dagli avvocati Marco Annoni, Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci; il Comune di Roma è assistito dall'avvocato Luigi D'Ottavi; Roma Metropolitane S.r.l. è rappresentata dall'avvocato Salvatore Di Meglio.

Oggetto della controversia è il pagamento degli oneri contrattuali derivanti dall’appalto stipulato da Roma Metropolitane, società in house del Comune di Roma, con il consorzio Metro C (in origine RTI Astaldi) per la realizzazione, per l’appunto, della linea C della metropolitana di Roma.

Nel corso della esecuzione dell’appalto, come anticipato, sorgevano diverse contestazioni sul pagamento da maggiori oneri dovuti a disposizioni legislative sopravvenute nonché a più ampie attività progettuali nel tempo effettuate.

Il Comune di Roma, dopo ulteriori passaggi transattivi, arbitrali e processuali in esito ai quali restava tuttavia fermo il decisum arbitrale del 2012, provvedeva pertanto ad effettuare con deliberazione n. 187 del 29 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera e), del TUEL, il riconoscimento del debito fuori bilancio limitatamente, in ogni caso, alla sola sorte capitale e con esclusione, dunque, delle somme dovute a titolo di interessi e rivalutazione.

Tale decreto comunale del 2020 formava oggetto di gravame dinanzi al TAR Lazio il quale, tuttavia, declinava la giurisdizione con sentenza qui appellata sotto tale specifico profilo.

La sentenza di primo grado formava oggetto di appello per erroneità nella parte in cui non sarebbe stato considerato, ai fini del radicamento della giurisdizione amministrativa, che nel caso di specie il Comune di Roma avrebbe “illegittimamente esercitato una valutazione discrezionale” ovvero “una valutazione di interesse generale … in ordine alla insussistenza di un interesse pubblico alla corresponsione degli interessi moratori”, al riguardo incorrendo in un “vistoso difetto di istruttoria”.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, lo rigetta.