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Il Consiglio di Stato si pronuncia in materia di contributi per gli operatori nel settore delle comunicazioni elettroniche


Pubblicato il: 1/9/2024

Nel contenzioso, BT Italia S.p.A. è affiancata dagli avvocati Rino Caiazzo e Francesca Costantini; Telecom Italia S.p.A. è assistita dagli avvocati Francesco Saverio Cantella, Francesco Cardarelli e Filippo Lattanzi; Wind Tre S.p.A. è difesa dagli avvocati Sara Fiorucci e Roberto Santi; Sky Italia S.r.l. è assistita dagli avvocati Ottavio Grandinetti e Daniele Majori.

Il Consiglio di Stato si pronuncia su una serie di ricorsi avanzati per la riforma di A) Quanto al ricorso n. 4557 del 2023: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sede di Roma (Sezione Quarta Bis) n. 03304/2023, resa tra le parti. B) Quanto al ricorso n. 4646 del 2023: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sede di Roma (Sezione Quarta Bis) n. 03337/2023, resa tra le parti. C) Quanto al ricorso n. 5946 del 2023: della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 06410/2023, resa tra le parti.

Considerato che i ricorsi in appello in epigrafe riguardano, in sostanza, i medesimi atti e, in particolare, le delibere e gli atti con i quali l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazione ha determinato presupposti e condizioni dei contributi generalmente dovuti dagli operatori nel settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media, e che, pertanto, può procedersi alla riunione di tali giudizi stante la sussistenza di una connessione oggettiva tra gli stessi e tenuto conto dell’esito processuale degli stessi deciso dal Collegio nella camera di consiglio del 21 dicembre 2023.

Considerato che la sentenza n. 6828/2023 della Sezione risulta transitata in rem iudicatam, essendo anche decorso il termine (dimidiato ex art. 119 c.p.a.) per proporre il ricorso per cassazione o la revocazione ordinaria. Ritenuto, pertanto, di dichiarare, in riforma delle sentenze impugnate, improcedibili i ricorsi introduttivi dei giudizi per sopravvenuta carenza di interesse e, per l’effetto, improcedibili i presenti ricorsi in appello.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli come in epigrafe proposti: i) riunisce i ricorsi in appello in epigrafe; ii) in riforma delle sentenze appellate, dichiara improcedibili i ricorsi introduttivi dei giudizi di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse e, per l’effetto, dichiara improcedibile i presenti ricorsi in appello; iii) compensa integralmente tra le parti costituite le spese di lite del doppio grado dei giudizi riuniti.