Il CdS si pronuncia nel contenzioso tra Puglia Energia e il Comune di Comunanza
Pubblicato il: 1/9/2024
Nel contenzioso, Puglia Energia S.r.l. è affiancata dagli avvocati Michele Guzzo, Domenico Tomassetti e Claudio Tuveri; il Comune di Comunanza è assistito dagli avvocati Massimo Ortenzi e Cristina Rieti.
Giunge alla decisione del Consiglio di Stato il ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 5118 del 23 maggio 2023, proposto dalla società Puglia Energia.
Il giudizio ha ad oggetto le domande di nullità, proposte in via principale, e di annullabilità, proposte in via subordinata, avverso la determina del responsabile dell’area tecnica del Comune di Comunanza n. 107 del 30 giugno 2023 e la deliberazione della giunta comunale n. 48 del 21 giugno 2023 (impugnati con il ricorso per l’ottemperanza), nonché avverso il provvedimento n. 9562 del 4 ottobre 2023, che il Comune ha emanato in dichiarata esecuzione del giudicato di cognizione.
Con il ricorso al T.a.r. per le Marche, la ditta Puglia Energia s.r.l. ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per: I. l’accertamento della illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Comunanza in relazione alla richiesta di sottoscrizione del contratto di concessione, nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere alla sottoscrizione del contratto di concessione entro un preciso termine; II. in subordine, previa eventuale conversione del rito, per l’annullamento della nota di riscontro del Comune di Comunanza del 12 luglio 2022, sottoscritta dal Sindaco e dal difensore all’uopo nominato, ove ritenuta di natura provvedimentale.
La società ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso per l’ottemperanza n.r.g. 6223/2023: a) respinge le domande di nullità, proposte con il primo motivo di ricorso e il primo e il terzo motivo dei motivi aggiunti; b) dichiara l’inammissibilità per incompetenza sul secondo motivo di ricorso, nonché sul secondo e quarto motivo dei motivi aggiunti e, per l’effetto, dichiara la competenza del T.a.r. per le Marche, innanzi al quale la società ricorrente dovrà riassumere il giudizio nel termine di legge.