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Respinto l'appello di IREN Mercato S.p.A. contro AGCM


Pubblicato il: 1/9/2024

Nel contenzioso, IREN Mercato S.p.A. è affiancato dagli avvocati Eugenio Bruti Liberati e Luciano Di Via.

Con ricorso in appello n. R.g. 452/2023 la società IREN Mercato S.p.a. ha chiesto al Consiglio la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, Sez. I, 11 ottobre 2022 n. 12881, con la quale il TAR ha respinto il ricorso (n. R.g. 2876/2017), proposto dalla predetta società ai fini dell’annullamento dei seguenti atti e/o provvedimenti: A) il provvedimento n. 26318 emesso in data 21 dicembre 2016 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (d’ora in poi, per brevità AGCM), con cui la predetta Autorità ha irrogato nei confronti della società IREN una sanzione pecuniaria complessiva pari a 830.000 euro; B) ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ivi espressamente incluso il provvedimento di contestazione degli addebiti notificato a IREN in data 21 luglio 2016, il provvedimento di rigetto degli impegni nonché la comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria.

L’AGCM, all'esito di un procedimento avviato su denuncia di alcune associazioni di consumatori e di un operatore concorrente, ha accertato, ai sensi degli articoli 20, comma 2, 24, 25, 26, lettera f), 66-quinquies e 51, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (recante il Codice del Consumo), la scorrettezza di tre pratiche commerciali poste in essere dalla società IREN, irrogando nei suoi confronti la sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 830.000,00, oltre al divieto di ulteriore diffusione o continuazione del comportamento illecito.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello (R.g. n. 452/2023), come indicato in epigrafe, lo respinge, confermando la sentenza di primo grado.

Condanna la società IREN Mercato S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio di appello in favore dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del rappresentante legale pro tempore, che liquida nella misura complessiva di € 6.000,00 (euro seimila/00), oltre accessori come per legge. Spese del grado compensate con riferimento alle altre parti intimate in giudizio.