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Respinto il ricorso di Gimar contro il Comune di Bologna in materia di mobilità


Pubblicato il: 1/10/2024

Nel contenzioso, Gimar S.p.A. è affiancata dagli avvocati Federico Gualandi e Francesca Minotti; il Comune di Bologna è difeso dagli avvocati Federico Cappella Antonella Trentini e Nadia Zanoni.

La controversia ha ad oggetto la determina dirigenziale del 26 giugno 2007, con la quale il Direttore del Settore “mobilità urbana” del Comune di Bologna ha revocato il passo carrabile n. 4558 ubicato sulla via del Triumvirato a servizio dello stabile individuato presso il civico 20/2, di proprietà della Società Gimar s.p.a., coinvolgendo preventivamente nel relativo procedimento mediante inoltro della comunicazione di avvio dello stesso la sola Società che a suo tempo aveva richiesto il titolo, Borghi Trasporti s.p.a., benché non utilizzasse più il lotto dal 1999.

La revoca era motivata in relazione alla circostanza che nell’area antistante l’accesso carrabile era prevista una rotatoria - di fatto realizzata nel 2011 - in attuazione di apposito accordo di programma per il comparto di riferimento, denominato “R3.50”, dando altresì atto che il lotto in controversia sarebbe comunque rimasto accessibile giusta il mantenimento di altro passo carrabile, contrassegnato dal n. 4559.

La Società Gimar s.p.a. ha adito il T.a.r. per l’Emilia Romagna chiedendo l’annullamento dell’atto ovvero la corresponsione dell’indennizzo previsto dall’art. 21-quinquies della l. n. 241 del 1990, giusta che l’avvenuta realizzazione del cordolo a delimitazione della rotonda ha reso ormai impossibile la fruizione in concreto del passo carrabile.

Il Tribunale adito ha respinto il ricorso ritenendo che non vi sia stata alcuna violazione delle regole procedimentali di cui alla l. n. 241 del 1990 essendo stato informato il soggetto che aveva richiesto e ottenuto, peraltro “in sanatoria”, la relativa autorizzazione.

Avverso tale pronuncia ha proposto appello la società Giram s.p.a.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.