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Accolto l'appello di Elemedia S.p.A. relativo ad alcune interferenze radiofoniche


Pubblicato il: 1/10/2024

Nella vertenza, Elemedia S.p.A. è affiancata dagli avvocati Domenico Ielo e Giovanni Mangialardi.

Elemedia Spa è titolare di concessioni per l’esercizio della radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito nazionale con denominazione “Radio Capital” e “Radio Deejay” rilasciate dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni.

L’appellante lamentava che, fra la fine di aprile e l’inizio di maggio 2013, avrebbe riscontrato un’interferenza rispetto a tali impianti, a causa della presenza del segnale di due frequenze radio a marchio “Radio Italia Anni ‘60” (101.700 MHz) e “Radio Azzurra” (102.000 MHz), che sarebbero state entrambe trasmesse da un unico impianto, sito nel territorio del Comune di Corigliano Calabro, in contrada “Ligoni”.

A seguito di apposito accesso agli atti, l’appellante aveva conosciuto il provvedimento datato 15 febbraio 2005, con cui l’IT Calabria aveva autorizzato Onda Sud Srl a trasferire l’impianto operante sulla frequenza 101.700 MHz dalla postazione di P.zza della Vittoria in Rossanov (CS) a Piana Caruso di Corigliano (CS); nonché il provvedimento datato 1 aprile 2005, con cui l’IT Calabria avrebbe autorizzato Etere Piccola Sarl a trasferire l’impianto operante sulla frequenza 102.000 MHz dalla postazione di Corigliano Scalo (CS) a Piana Caruso di Corigliano (CS).

Con ricorso al Tar per il Lazio, l’appellante aveva impugnato tali provvedimenti.

Con la sentenza n. 306 del 10 gennaio 2015 il Tar adito pronunziava l’inammissibilità del ricorso, peraltro affermando che “i due provvedimenti hanno esaurito la loro efficacia, per decorso del termine di efficacia o per intervenuta decadenza”.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ivi compresa la domanda risarcitoria proposta dalla società ricorrente demandando al Ministero la liquidazione del danno alla luce dei criteri, ex art. 34, comma 4, cod. proc. amm., indicati in motivazione, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza.