Respinto il ricorso di Green Network contro la sanzione amministrativa comminata da Arera
Pubblicato il: 1/11/2024
Nella vertenza, Green Network S.p.A. è affiancata dagli avvocati Vincenzo Cerulli Irelli ed Emilia Pulcini.
Con appello, la società Green network s.p.a. impugnava la sentenza n. 1608 del 2019 del Tar Lombardia, recante rigetto degli originari gravami, proposti dalla medesima parte, avverso la deliberazione 20 giugno 2019 n. 250/2019/S/COM di Arera, recante irrogazione alla stessa ricorrente di una sanzione amministrativa pecuniaria dell’importo di Euro 655.000,00, per aver offerto ai suoi clienti informazioni contrattuali in asserita violazione delle disposizioni regolamentari emanate dall’Autorità, nonché ordine di restituzione delle somme addebitate ai suoi clienti, a titolo di “costi di gestione amministrativa”, per un totale di Euro 13.987.495,22.
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava i seguenti motivi di appello: erroneità della sentenza per aver ritenuto legittima la sanzione irrogata per pretesa non corretta compilazione della Scheda di confrontabilità e conseguente pretesa violazione del Codice di condotta commerciale; erroneità della sentenza per aver riconosciuto legittima la sanzione irrogata per pretesa violazione delle norme sul Regolamento TrovaOfferte; erroneità della sentenza per aver ritenuto legittima la sanzione irrogata per pretesa identità e duplicazione del contributo ex articolo 5 con il corrispettivo PCV (prezzo commercializzazione vendita dell’energia) e con il corrispettivo QVD (commercializzazione della vendita al dettaglio di gas naturale); erroneità della sentenza per aver ritenuto legittima la pesante sanzione irrogata in considerazione della pretesa gravità delle violazioni, della personalità e dell’opera dell’agente; erroneità della sentenza per aver riconosciuto legittima la delibera dell’Autorità nella parte in cui ha riconosciuto in capo all’Autorità stessa il potere di imporre a GN un ordine di restituzione di somme a favore di terzi, con sottoposizione alla Corte di giustizia UE dei relativi quesiti in termini di rinvio pregiudiziale.
Con sentenza n. 8717 del 2021 il CdS accoglieva l’appello incidentale e respingeva i primi quattro ordini di motivi di appello principale.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.