Respinto l'appello di Fermo ASITE in materia di rifiuti solidi urbani
Pubblicato il: 1/11/2024
Nella vertenza, Fermo ASITE S.r.l. è affiancata dall'avvocato Leonardo Filippucci; la Provincia di Fermo è assistita dall'avvocato Giovanni Maria Bettoni.
La ricorrente appellante è una società a totale partecipazione pubblica, la quale gestisce la discarica di San Biagio di Fermo, in provincia di Fermo, in base all’autorizzazione integrata ambientale- AIA rilasciata dalla Regione Marche con provvedimento 21 ottobre 2011 n.97/VAA, autorizzazione che consente in sintesi di ricevere, cd abbancamento, rifiuti solidi urbani- r.s.u. e rifiuti speciali non pericolosi.
Non è controverso in causa che la società non ha rispettato questa prescrizione, in quanto ha ampiamente superato la percentuale di rifiuti speciali abbancati consentitale, in particolare nel 2014 questa percentuale era stata pari al 56% su base annua, a fine 2015 aveva raggiunto il 64% sempre su base annua e per la parte del 2016 già trascorsa all’epoca in cui fu emanato l’atto impugnato di cui si dirà era già superiore al 25%, ovvero anche in questo caso al massimo consentito.
Con l’atto 17 novembre 2016 prot. n.25373 di cui in epigrafe (doc. 5 appellante), la Provincia di Fermo ha quindi intimato alla società di “verificare, tempestivamente, i quantitativi di rifiuti finora complessivamente abbancati nel corso dell'anno 2016 nella discarica di San Biagio e di interrompere lo smaltimento dei rifiuti speciali qualora la loro quantità abbia già superato il limite percentuale del 25% rispetto al totale conferito”.
La società ha replicato con una nota 25 novembre 2016 prot. n.5089 (doc. 6 appellante), con la quale, pur non contestando, come si è detto, il dato storico del superamento del limite dei rifiuti speciali conferibili, ha chiesto l’annullamento in autotutela della diffida suddetta.
Non ricevendo risposta, la società ha quindi proposto il ricorso giurisdizionale principale di I grado T.a.r. Marche n.26/2017 R.G.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n.7131/2017 R.G.), lo respinge.