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Respinto il ricorso dell'Ordine degli Psicologi relativo all'attivazione delle sedi e dei corsi di laurea


Pubblicato il: 1/11/2024

Nel contenzioso, il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi è affiancato dall'avvocato Andrea Falzone.

L’Ordine Nazionale degli Psicologi (ONP) impugnava il D.M. 14 ottobre 2021 n. 1154 emanato dal Ministero dell’Università e della Ricerca al fine di disciplinare le modalità di accreditamento inziale e periodico per l’istituzione, l’attivazione e la verifica delle sedi e dei corsi dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico a decorrere dalla definizione dell’offerta formativa dell’a.a. 2022/2023.

In particolare l’appellante lamentava l’illegittimità del decreto, in quanto contrastante con la disciplina dell’accesso alla professione di psicologo.

Il Tar per il Lazio con la sentenza impugnata respingeva il ricorso. L’appellata pronuncia del TAR ha ritenuto che il provvedimento ministeriale impugnato in primo grado, adottato in un momento antecedente (sia pure di poco) l’entrata in vigore della disciplina del 2021, relativa alla prevista efficacia abilitante del diploma di laurea, non potesse tenere conto della nuova fisionomia della professione di psicologo e dei connessi requisiti di accesso alla professione. A parere del primo giudice, il decreto del Ministero, pertanto, ha legittimamente conservato l’impostazione che inquadra i cicli di studio preordinati alla professione di psicologo nell’ambito dell’area umanistica, anziché in quella sanitaria.

In sostanza, il Tribunale, ponendo l’accento sul criterio ermeneutico del tempus regit actum, ha respinto il ricorso, con una motivazione succinta, ma idonea ad evidenziare la ragione fondamentale dell’esito prescelto.

La pronuncia ha però fatto salvo l’obbligo del Ministero di dare piena attuazione alla riforma del 2021, lasciando intendere, quindi, che, solo in tale contesto, nella cornice di una valutazione integrata dei diversi elementi di innovazione del sistema, sarà possibile stabilire la logicità e la coerenza della collocazione sistematica dei cicli di studio propedeutici all’abilitazione alla professione di psicologo.

Appellata ritualmente la sentenza resisteva il Ministero dell’Università e della Ricerca.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.