Accolto il ricorso di Tiscali Italia S.p.A. per l'ammissione al fondo di sostegno per le grandi imprese in difficolta finanziaria
Pubblicato il: 1/11/2024
Nel contenzioso, Tiscali Italia S.p.A. è affiancata dagli avvocati Andreina Degli Esposti e Riccardo Villata; Invitalia S.p.A. è assistita dall'avvocato Marcello Collevecchio.
Tiscali Italia S.p.A. impugnava la Delibera prot. n. 294125 del 25 novembre 2021, con cui Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. ha disposto la non ammissione ai fini dell'accesso al Fondo di cui all'art. 37 co. 1 del d.l. 41/2021 volto a sostenere le grandi imprese in difficoltà finanziaria (cd. Fondo GID).
L'esclusione era disposta in quanto non sussistente il requisito di accesso dei flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (cfr. art. 5, comma 3, del Decreto Interministeriale MISE-MEF del 5.7.2021 e art. 3, comma 2, lett. a) del Decreto Direttoriale 3.9.2021); non è confermata l’assenza di una situazione di difficoltà alla data del 31.12.2019 (art. 3, comma 2, lett. b) del Decreto Direttoriale 3.9.2021).
Con ordinanza n. 513/2022 Il Tar per il Lazio respingeva l’istanza cautelare. Il Consiglio di Stato con ordinanza n. 1541/2022 del 6 aprile 2022 accoglieva l’appello cautelare invitando Invitalia a riesaminare l’istanza presentata da Tiscali, rilevando nel merito come, in ordine al secondo motivo ostativo, l’accordo di ristrutturazione si riferiva ad un piano di risanamento ex art. 67 L.F. non inquadrabile in una procedura concorsuale, idonea ad integrare lo stato di difficoltà.
In esito al riesame, con nota prot. n. 202988 del 30 giugno 2022 Invitalia deliberava la non ammissione di Tiscali alle agevolazioni, rilevando in particolare che mancava il requisito dei flussi di cassa prospettici.
Tiscali impugnava il provvedimento con motivi aggiunti.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), non definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie i motivi di appello nei limiti di cui in motivazione.