Estinto per rinuncia il contenzioso tra Eviva S.p.A. e Arera
Pubblicato il: 1/12/2024
Nella vertenza, Eviva S.p.A. è affiancata dagli avvocati Fabio Todarello e Claudia Sarrocco.
Con la deliberazione n. 424/2021/S/COM del 12 ottobre 2021, l’Arera - Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha irrogato a Eviva s.p.a. in liquidazione la sanzione pecuniaria di 6.844.800 euro, in conseguenza della violazione del divieto di applicazione ai clienti finali di corrispettivi aggiuntivi per la ricezione delle fatture, di cui agli articoli 9, comma 8, e 16, comma 12, del decreto legislativo n. 102/2014, ribadito dall’art. 10, comma 5, dell’allegato “A” alla deliberazione 555/2017/R/com.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, sezione prima, con la sentenza in epigrafe, nella resistenza dell’intimata Arera, ha respinto il ricorso della suddetta società e ha compensato tra le parti le spese di lite.
Di tale pronuncia ha chiesto la riforma l’Eviva s.p.a. in liquidazione, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia alla luce di tre motivi d’impugnazione e domandando tutela cautelare.
Ha resistito al gravame l’Arera, deducendone l’infondatezza.
Eviva s.p.a. in liquidazione, dopo aver rappresentato di non aver più interesse alla coltivazione del gravame, vi ha espressamente rinunciato ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p.a.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello n. 1644 del 2023, come in epigrafe proposto, ne dichiara l’estinzione per rinuncia; compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.