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Respinto il ricorso di Telecom Italia contro il provvedimento AGCom di allineamento nella fatturazione


Pubblicato il: 1/15/2024

Nel contenzioso, Telecom Italia S.p.A. è affiancata dagli avvocati Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi e Carlo Edoardo Cazzato; AUS Tel Onlus e Codacons sono assistiti dagli avvocati Gino Giuliano e Carlo Rienzi.

Telecom Italia S.p.A. ha impugnato dapprima, il dispositivo n. 11305/18 e, successivamente, le motivazioni contenute nella sentenza n. 5842/ 2019, con cui il TAR del Lazio, sez. III, ha parzialmente rigettato il ricorso di primo grado avverso gli atti e provvedimenti adottati da Agcom nel procedimento sanzionatorio originato dalla delibera 499/17/CONS.

Con quest’ultimo atto Agcom aveva ordinato all’odierna appellante di adottare misure ripristinatorie generalizzate nei confronti di tutta l’utenza consistenti nello storno degli importi corrispondenti al numero di giorni che, a partire dal 23 giugno 2017, non erano stati fruiti dagli utenti in termini di erogazione del servizio, a causa del disallineamento del ciclo di fatturazione in contrasto con le prescrizioni contenute nella delibera n. 121/17/CONS, che aveva a imposto per la telefonia fissa un periodo di cadenza di rinnovo delle offerte e delle fatturazioni pari al mese o al multiplo del mese.

Il contenzioso riguarda la questione della c.d. bolletta a 28 giorni, relativa alla cadenza temporale della fatturazione delle offerte di servizi di comunicazione elettronica.

Si sono costituite in giudizio Agcom e le Associazioni Altroconsumo, Federconsumatori, CODACONS, Associazione degli utenti per i diritti telefonici - A.U.S.Tel. Onlus, Movimento Consumatori. Agcom ha inoltre proposto ricorso incidentale per la parte in cui la medesima sentenza ha accolto i motivi di ricorso avverso la quantificazione della sanzione inflitta.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Respinge nei termini di cui in motivazione l’appello incidentale. Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in Euro 7.000,00 (settemila) oltre ad IVA, CPA ed ulteriori oneri di legge ove previsti, da corrispondere in quote uguali in favore di ciascuna delle altre parti costituite.